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Parere

Parere n. 317/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, dalla Società cooperativa di produzione e lavoro Argano a r.l. per l’annullamento: a) del provvedimento “Avviso di revoca ed invito di pagamento n. 2746/2012” dell’11 giugno 2012 n. 009916 dell’Ufficio legale del Mediocredito Centrale S.p.A. b9 dell’avvio di provvedimento di revoca del 9 marzo 2010 n. 4669, c) della relazione se ed in quanto esistente dei presunti accessi ispettivi di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202400147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell’avviso di revoca e invito al pagamento di agevolazioni pubbliche concesse per un investimento finanziato nell’ambito del POR Calabria 2000-2006.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’avviso di revoca delle agevolazioni e di restituzione di somme ricevute nell’ambito di un programma regionale di incentivi disciplinato dall’art. 11 della legge n. 598/1994 e dal POR Calabria 2000-2006. La revoca era stata disposta a seguito di verifiche ispettive e della contestata non conformità dei pagamenti delle fatture rispetto alle condizioni di finanziamento. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere, inesistenza o erronea presupposizione dei fatti, carenza istruttoria, difetto di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, erronea applicazione dell’art. 32 del regolamento CE n. 1260/1999, del regolamento CE n. 448/2004 e della legge n. 598/1994, nonché illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. È stata proposta anche istanza cautelare di sospensione. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l’inadempimento degli obblighi assunti dalla beneficiaria.

Il parere

La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. La controversia riguarda la revoca e la ripetizione di agevolazioni già concesse, fondate sull’asserito inadempimento della beneficiaria alle obbligazioni e condizioni assunte per ottenere il finanziamento, nonché sulla non conformità dei pagamenti rispetto al programma finanziato. Secondo il consolidato indirizzo richiamato, in tali ipotesi la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la cognizione spetta al giudice ordinario, anche quando gli atti siano formalmente denominati revoca, decadenza o risoluzione. Il ricorso straordinario è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con assorbimento dell’istanza cautelare. È stata riconosciuta la possibilità di avvalersi della translatio judicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

La controversia attiene alla fase di erogazione e ripetizione del contributo e si fonda sull’asserito inadempimento della beneficiaria alle obbligazioni assunte in sede di concessione dell’agevolazione. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario, anche se l’atto impugnato è formalmente qualificato come revoca.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il ricorrente può proseguire la controversia dinanzi al giudice munito di giurisdizione mediante translatio judicii, nei modi e nelle forme previste dalla disposizione.

  • art. 7, ultimo comma, c.p.a.

    È richiamato dal Ministero quale fondamento dell’eccezione relativa al difetto di giurisdizione nel procedimento per ricorso straordinario.

  • art. 11 l. n. 598/1994

    Costituisce la base normativa degli incentivi cui la società ha avuto accesso; il parere non ne esamina nel merito la disciplina sostanziale.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    È invocato dalla ricorrente con riferimento all’obbligo di motivazione, ma la relativa censura non viene esaminata per il difetto di giurisdizione.

  • art. 32 regolamento CE n. 1260/1999

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato, senza esame di merito da parte della Sezione.

  • regolamento CE n. 448/2004

    È richiamato dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato, senza esame di merito da parte della Sezione.

Massime di principio

  • Quando la revoca o la richiesta di restituzione di un contributo pubblico è fondata sull’inadempimento del beneficiario alle obbligazioni assunte per ottenere l’agevolazione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
  • La qualificazione formale dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione non determina la giurisdizione: rileva la causa concreta del provvedimento e, in particolare, se esso sia fondato sull’inadempimento del beneficiario o sullo sviamento delle somme rispetto al programma finanziato.
  • Nelle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, il beneficiario è titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione nel ricorso straordinario comporta l’inammissibilità del ricorso e l’assorbimento dell’istanza cautelare, ferma la possibilità di utilizzare la translatio judicii prevista dall’art. 11 c.p.a.

Revoca di agevolazioni pubbliche e difetto di giurisdizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società cooperativa contro il Ministero delle imprese e del made in Italy, avente a oggetto la revoca di agevolazioni pubbliche e la richiesta di restituzione delle somme erogate per la realizzazione di un investimento nell’ambito del POR Calabria 2000-2006.

Premesse e richiesta di finanziamento

La società aveva presentato nel 2003 una domanda di accesso agli incentivi previsti dall’art. 11 della legge n. 598/1994, nell’ambito dell’Asse IV, Misura 4.1.a del POR Calabria 2000-2006. La domanda era stata accolta dal Comitato Agevolazioni Mediocredito Centrale – Regione Calabria, con concessione di un finanziamento agevolato destinato alla sistemazione di un canile.

A seguito di verifiche ispettive, l’amministrazione aveva contestato la non conformità dei pagamenti delle fatture rispetto alle condizioni dell’agevolazione. Era stato quindi avviato un procedimento di revoca parziale, concluso con un avviso di revoca e invito al pagamento dell’importo complessivo di euro 125.996,73. Dopo il riesame e l’esame delle controdeduzioni della società, la revoca era stata confermata per un importo ridotto, pari a euro 96.590,74.

Motivi del ricorso

La società ha dedotto:

  • inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, carenza istruttoria e difetto di motivazione;
  • mancata contestazione della norma asseritamente violata;
  • erronea interpretazione e applicazione dell’art. 32 del regolamento CE n. 1260/1999 e del regolamento CE n. 448/2004;
  • erronea presupposizione, travisamento, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e difetto di ragionevolezza;
  • violazione e falsa applicazione della legge n. 598/1994 e dei regolamenti europei;
  • violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

È stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Questione preliminare sulla giurisdizione

Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La Sezione ha condiviso tale eccezione, rilevando che la controversia non riguarda la fase pubblicistica di scelta circa la concessione del beneficio, ma la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.

Il provvedimento contestato era fondato sull’asserito inadempimento della beneficiaria alle obbligazioni assunte e sulla non conformità dell’utilizzo delle somme rispetto al programma finanziato. In tale situazione, la posizione del beneficiario è qualificata come diritto soggettivo e la controversia spetta al giudice ordinario.

Principio applicato

La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, secondo cui la giurisdizione ordinaria sussiste anche quando l’atto sia formalmente denominato revoca, decadenza o risoluzione. È decisiva la causa concreta del provvedimento: se la revoca è conseguenza dell’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, la controversia attiene all’esecuzione del rapporto di finanziamento e non all’esercizio di un potere autoritativo di concessione o ritiro del beneficio.

Sono stati richiamati, tra gli altri, Cass. civ., sezioni unite, 18 maggio 2021, n. 13492, e 30 luglio 2020, n. 16457, nonché Cons. Stato, Adunanza plenaria, 29 luglio 2013, n. 17, e 29 gennaio 2014, n. 6.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con assorbimento della domanda cautelare. La società può avvalersi della translatio judicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a., proseguendo la controversia davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e ripartoRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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