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Sentenza

Sentenza del 24/06/2016 n. 13123 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due atti di accertamento e irrogazione di sanzioni per il tardivo pagamento del tributo speciale sul deposito in discarica relativo al terzo e quarto trimestre 2004. La società sosteneva che il tributo e le sanzioni fossero incompatibili con il diritto dell'Unione europea, poiché il gestore avrebbe dovuto poter recuperare tempestivamente il tributo dagli enti locali conferenti i rifiuti. La Commissione regionale aveva accolto l'appello della società ritenendo sussistente tale contrasto. La Regione Lazio ha impugnato la decisione in cassazione, lamentando, da un lato, una motivazione apparente e, dall'altro, la violazione della normativa nazionale, dei principi sulla responsabilità per ritardato pagamento e del diritto dell'Unione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Regione Lazio, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha chiarito che la sentenza regionale non aveva verificato in concreto i tempi e le modalità di rimborso del tributo al gestore, né se il ritardo nel pagamento alla Regione fosse effettivamente imputabile al ritardo dei Comuni conferenti. La compatibilità del tributo e delle sanzioni con il diritto dell'Unione era già stata riconosciuta dalla Corte di giustizia; restava da accertare, in concreto, l'effettività e tempestività del diritto di rivalsa e l'eventuale rapporto causale tra il ritardo degli enti locali e l'inadempimento del gestore. La sanzione è direttamente collegata al mancato pagamento del tributo da parte del gestore entro il termine di legge, mentre l'eventuale rivalsa verso gli enti locali costituisce un rapporto distinto e la sua tempestività dipende anche dall'iniziativa del gestore.

Norme richiamate

  • Art. 10 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche

    La normativa nazionale può assoggettare i gestori delle discariche a un tributo rimborsabile dagli enti locali, purché siano garantiti il rimborso effettivo e a breve termine e il trasferimento nel prezzo dei costi derivanti dal ritardo.

    La direttiva impone il raggiungimento del risultato di coprire integralmente i costi della discarica, ma non prescrive uno specifico metodo di finanziamento. Se il tributo è posto a carico del gestore, questi deve poter esercitare una rivalsa effettiva e tempestiva nei confronti dell'ente locale.

  • Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento

    La Corte ha escluso che la sentenza regionale potesse fondarsi esclusivamente su questa direttiva, successiva ai fatti e alla pronuncia della Corte di giustizia del 2010, senza dimostrare che essa costituisse una necessaria anticipazione dei principi già applicabili.

  • Legge n. 549 del 1995, art. 3

    Costituisce la disciplina nazionale del tributo speciale per il deposito in discarica; la sua compatibilità con il diritto dell'Unione non è stata esclusa in astratto.

  • Legge regionale Lazio n. 42 del 1998

    Rileva quale normativa regionale attuativa del tributo e dei relativi obblighi, da interpretare in modo conforme ai principi europei sull'effettività della rivalsa.

  • Articoli 1218, 1219, 1223, 1224 e 2056 del codice civile

    Sono richiamati in relazione alla responsabilità del debitore, alla mora e al risarcimento dei danni conseguenti al ritardato pagamento.

  • Articoli 1-7 della legge n. 231 del 2002

    Sono richiamati nell'ambito della disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali e delle conseguenze del ritardo nei pagamenti.

  • Principio "chi inquina paga" e art. 174 del Trattato CE

    Il principio "chi inquina paga" ha una funzione essenzialmente programmatica e non costituisce, di per sé, una norma direttamente applicabile.

    Il principio orienta la disciplina ambientale, ma non determina direttamente né il presupposto dell'imposta né le modalità concrete di finanziamento delle discariche, che restano nella discrezionalità degli Stati membri entro i limiti fissati dal diritto dell'Unione.

Massime di principio

  • Quando il diritto dell'Unione ammette una disciplina tributaria nazionale a condizione che sia garantita la rivalsa, non è sufficiente affermare astrattamente l'incompatibilità della legge: occorre verificare concretamente se il rimborso sia effettivo e tempestivo.
  • Il soggetto obbligato direttamente al pagamento del tributo e delle relative sanzioni resta il gestore individuato dalla legge; il ritardo dell'ente pubblico debitore può rilevare solo se è provato il nesso causale e se l'ordinamento consente di considerarlo un'esimente o fondamento di rivalsa.
  • La compatibilità con una direttiva deve essere valutata rispetto alle norme europee applicabili al periodo controverso; non si può fondare automaticamente la decisione su una direttiva successiva senza dimostrarne la portata interpretativa.
  • Una sentenza di merito è insufficiente se enuncia principi generali senza indicare i fatti accertati, i tempi dei pagamenti, l'effettiva condotta delle parti e il collegamento tra tali elementi e la conclusione giuridica.
  • La possibilità teorica di rivalersi non basta: devono essere esaminati gli strumenti concretamente disponibili, la loro accessibilità, i tempi di esercizio e l'eventuale recuperabilità anche dei costi e delle sanzioni derivanti dal ritardo.
  • In controversie analoghe, chi invoca il ritardo dell'ente conferente dovrebbe documentare le date di fatturazione, pagamento, rimborso e versamento del tributo, nonché le iniziative tempestivamente intraprese per ottenere il rimborso.

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