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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03945/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la sentenza del Tribunale di Roma che aveva assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131-bis c.p. dall'accusa di cui all'art. 367 c.p. (falsa dichiarazione a pubblici ufficiali) relativa all'affermazione di essere stato rapito. Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione per l'utilizzo in dibattimento delle dichiarazioni rese da un operante di polizia giudiziaria che riportavano il contenuto delle dichiarazioni della compagna e del fratello (in violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p.), nonché per l'utilizzo delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato durante sommarie informazioni senza interruzione all'emergere di dichiarazioni autoindizianti e senza verbalizzazione (violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p.). Sono altresì contestati la mancanza di riscontri sugli atti di autolesionismo e la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ratione della mancata formale denuncia e della presenza dei familiari durante l'escussione in ospedale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente l'interesse dell'imputato ad impugnare anche una sentenza che esclude la punibilità ex art. 131-bis c.p. e ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. La Corte ha affermato che le dichiarazioni riportate dall'operante, riguardanti le dichiarazioni della compagna e del fratello, erano inutilizzabili in violazione dell'art. 195, comma 4, c.p.p., e che le dichiarazioni rese dall'imputato durante le sommarie informazioni erano utilizzate in violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p. Per queste ragioni la sentenza impugnata, essendo fondata su dichiarazioni inutilizzabili, è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    l'art. 195 cod. proc. pen., comma 4, stabilisce che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b)

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria si applica sia alle dichiarazioni rituali raccolte secondo gli artt. 351 e 357, sia ai casi in cui la polizia non abbia verbalizzato le dichiarazioni per eludere le forme di acquisizione: tali dichiarazioni non sono utilizzabili e i fatti devono essere provati mediante escussione diretta dei dichiaranti

  • art. 62 cod. proc. pen.

    le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza

    La norma tutela l'inutilizzabilita' delle dichiarazioni dell'imputato come fonte di prova testimoniale; la Corte ha rilevato che l'uso delle dichiarazioni rese in sommarie informazioni e riportate dal poliziotto viola questo principio

  • art. 63 cod. proc. pen.

    se davanti all'autorita' procedente una persona non imputata o non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reita' a suo carico, l'autorita' ne interrompe l'esame e la invita a nominare un difensore; le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona

    La Corte ha richiamato il dovere di interrompere l'esame quando emergono dichiarazioni autoindizianti: in mancanza dell'interruzione e delle formalita' previste, le dichiarazioni sono inutilizzabili, comprese quelle riportate dall'operante

  • art. 367 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (falsa dichiarazione a p.u.); la Corte ha esaminato censure anche sul profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, ma ha annullato la sentenza per vizi probatori prima evidenziati

  • art. 131-bis cod. pen.

    La sentenza di primo grado aveva escluso la punibilita' ai sensi dell'art. 131-bis; la Corte ha poi precisato che l'imputato ha interesse ad impugnare una pronuncia che esclude la punibilita' per gli effetti di giudicato e di iscrizione nel casellario

  • art. 351 e art. 357, comma 2, lett. a) e b) cod. proc. pen.

    Richiamate come modalita' rituali di assunzione della dichiarazione; se le dichiarazioni sono state acquisite in tali forme, il loro contenuto non puo' essere riferito da ufficiali di polizia giudiziaria in dibattimento

  • art. 371, comma 2, lett. b) cod. proc. pen.

    Citato a riferimento delle ipotesi in cui dichiarazioni rese durante l'esame debbono comportare l'audizione come indagato o come connesso; la Corte lo menziona nel quadro dell'inutilizzabilita' ex art. 63, comma 2

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che riportano il contenuto di dichiarazioni rese da terzi secondo le modalita' rituali (art. 351, art. 357 c.p.p.) sono generalmente inutilizzabili in dibattimento ai sensi dell'art. 195, comma 4: occorre escutere direttamente quei dichiaranti.
  • Se durante sommarie informazioni emergono dichiarazioni autoindizianti nei confronti della persona esaminata, l'atto deve essere immediatamente interrotto, la persona avvertita e invitata a nominare un difensore; le dichiarazioni rese in violazione di tali garanzie non sono utilizzabili (art. 62 e 63 c.p.p.).
  • Non e' ammissibile fondare una condanna su prova esclusivamente costituita da dichiarazioni che risultino inutilizzabili per vizi procedurali; violazioni di garanzie probatorie rilevanti comportano annullamento e rinvio.
  • L'imputato ha interesse ad impugnare anche una sentenza di esclusione della punibilita' quando tale pronuncia produce effetti registrativi o puo' precludere future applicazioni della stessa causa di non punibilita'.
  • In fase di raccolta delle dichiarazioni il rispetto formale delle modalita' di verbalizzazione e delle garanzie procedurali e' essenziale: la mancata verbalizzazione o l'elusione delle forme puo' rendere inutilizzabili elementi che altrimenti potrebbero essere decisivi.

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