Cassazione Penale, Sentenza n. 30086/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del GIP di Ragusa disponente gli arresti domiciliari per reati contestati agli artt. 572 e 591 c.p., commessi nella struttura sanitaria Villa Ortensia. La difesa deduceva violazione di legge e carenza di motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, chiedeva la revoca o la sostituzione della misura invocando il principio di adeguatezza e proporzionalità (anche in considerazione del sequestro della casa di cura e dell'assenza di condotte trasgressive), nonché la sola considerazione del tempo già trascorso in misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che sulle stesse circostanze si era già formato giudicato cautelare in sede di riesame dell'ordinanza originaria e che il ricorrente non ha documentato fatti nuovi, preesistenti non considerati o sopravvenuti tali da modificare il quadro cautelare. Il Tribunale del Riesame e la Corte hanno ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento impugnato e hanno confermato la permanenza della misura (arresti domiciliari). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità colposa nella proposizione del ricorso, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Articolo relativo al reato per il quale è stata applicata la misura cautelare; indicato per contestualizzare il titolo di reato oggetto del procedimento
art. 591 cod. pen.
Secondo capo di imputazione relativo ai fatti contestati nella struttura sanitaria; richiamato come elemento fattuale del procedimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla forma di presentazione e sintesi dei motivi di impugnazione; il ricorso è stato sintetizzato ex art. 173
Sez. 2 n. 18130 del 13/04/2016 (Antignano)
Giurisprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui, in sede di appello contro il rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare, il giudice deve limitarsi a controllare l'adeguatezza della motivazione rispetto a fatti nuovi e non a riesaminare integralmente le condizioni legittimanti la misura
Sez. 6 n. 45826 del 27/10/2021 (D'Ippolito)
Ulteriore conferma giurisprudenziale del limite del sindacato appellate sulle istanze di revoca/modifica: valutazione circoscritta ai fatti nuovi o sopravvenuti
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di imporre, per colpa nella proposizione dell'azione, il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; adottata dalla Corte per motivare la sanzione pari a euro 3.000,00
Massime di principio
- Per ottenere revoca o modificazione di una misura cautelare è necessario allegare e documentare fatti nuovi, preesistenti non valutati o sopravvenuti che incidano sul quadro cautelare; argomentazioni già valutate non sono sufficienti.
- Il giudice dell'appello sulla revoca di misure cautelari non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni che giustificarono la misura: il controllo è limitato alla presenza di nuovi elementi idonei a modificare le esigenze cautelari.
- La mera decorrenza del tempo o l'assenza di condotte trasgressive non garantiscono automaticamente la revoca della misura: occorre dimostrare concretamente la riduzione dei rischi di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato.
- Il sequestro o la perdita della disponibilità del luogo in cui si sarebbero consumati i fatti può essere rilevante, ma da solo non esclude le esigenze cautelari se permangono altri elementi di rischio; è opportuno documentare la reale incidenza del sequestro sulle condizioni di rischio.
- Per aumentare la probabilità di successo è importante produrre elementi probatori specifici (documenti, attestazioni, elementi procedurali che dimostrino il mutamento della situazione) e motivazioni puntuali sull'adeguatezza e proporzionalità della misura.
- Ricorsi generici o privi di nuovi elementi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni economiche; è quindi essenziale valutare con attenzione la fondatezza e la concretezza dell'istanza prima di proporla.
- Formulare istanze dettagliate e corredate da prove documentali riduce il rischio di un diniego per carenza di allegazioni e l'esposizione a conseguenze economiche per colpa nella proposizione del ricorso.
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