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Sentenza

Sentenza del 05/08/2016 n. 16432 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che la società S. s.r.l., dalla quale R. s.r.l. aveva acquistato autovetture negli anni d'imposta 2000 e 2001, fosse una società "cartiera" o "filtro" inserita in una frode carosello intracomunitaria. Secondo l'Amministrazione, le fatture emesse da S. s.r.l. avrebbero riguardato operazioni soggettivamente inesistenti e la contribuente non avrebbe avuto diritto alla detrazione dell'IVA. Il ricorso denunciava un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., contestando la valutazione della CTR, che aveva ritenuto S. s.r.l. il vero venditore e R. s.r.l. in buona fede.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo che la censura mirasse a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito e non consentita nel giudizio di legittimità. La valutazione della CTR è stata considerata adeguatamente motivata e non suscettibile di revisione in Cassazione. L'Agenzia delle entrate è stata inoltre condannata a rifondere a R. s.r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.300 euro, oltre 200 euro per esborsi, rimborso forfetario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    La disposizione consente di denunciare in Cassazione un vizio relativo all'esame di un fatto decisivo, ma non permette di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una revisione del merito della controversia.

  • Art. 378 c.p.c.

    La norma disciplina il deposito di memorie illustrative prima dell'udienza o della camera di consiglio; nel caso concreto la contribuente ha resistito con controricorso e l'Agenzia ha depositato memoria conclusiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione non è possibile contestare la decisione limitandosi a proporre una diversa lettura delle prove o dei fatti già valutati dai giudici di merito.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato gli elementi probatori e ha fornito una motivazione coerente e non apparente, la sua valutazione sul ruolo di una società in una frode IVA non può essere sostituita in sede di legittimità.
  • In materia di frodi carosello e detrazione IVA, la contestazione dell'Amministrazione deve essere sostenuta da elementi concreti idonei a dimostrare l'inesistenza soggettiva dell'operazione e la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
  • La buona fede del contribuente può essere valorizzata quando il cedente appariva come un operatore reale, pubblicizzato, organizzato e regolarmente operante sul mercato; tuttavia, la valutazione deve essere effettuata caso per caso dal giudice di merito.
  • Un ricorso per Cassazione fondato esclusivamente sulla critica alla ricostruzione fattuale o sulla richiesta di rivalutare le risultanze del processo rischia di essere dichiarato inammissibile.

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