Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 02/12/2019 n. 6533 - Comm. Trib. Prov. Cosenza

Cosa giudicata civile - Limiti soggettivi del giudicato - Impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di uno solo dei coobbligati in solido - Effetti del relativo giudicato rispetto agli altri obbligati - Fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguardava i limiti soggettivi del giudicato tributario quando più soggetti sono obbligati in solido sulla base dello stesso avviso di accertamento. In particolare, si doveva stabilire se la decisione pronunciata sul ricorso di uno solo dei coobbligati producesse effetti anche nei confronti degli altri, rimasti estranei al processo. È stato distinto il caso della sentenza sfavorevole, che non pregiudica gli altri coobbligati, da quello della sentenza favorevole, che annulla in tutto o in parte l'unico atto impositivo notificato a tutti.

La decisione

È stato affermato che la sentenza sfavorevole al coobbligato che ha presentato ricorso non produce effetti nei confronti degli altri coobbligati, in applicazione dell'art. 1306, comma 1, c.c. Al contrario, la sentenza favorevole che annulla, anche parzialmente, l'unico avviso di accertamento produce effetti verso tutti i condebitori ai quali l'atto è stato notificato. Ciò dipende dalla natura costitutiva del processo tributario, diretto all'annullamento di un atto autoritativo: anche il coobbligato rimasto inerte può quindi utilizzare la pronuncia favorevole per opporsi alla pretesa di pagamento.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 1, del codice civile

    La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori.

    La pronuncia sfavorevole ottenuta nei confronti di uno solo dei coobbligati non può essere automaticamente opposta agli altri. Tuttavia, nel processo tributario, l'annullamento totale o parziale dell'unico atto impositivo può essere fatto valere anche dagli altri destinatari dello stesso atto, perché viene meno il fondamento autoritativo comune della pretesa.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono obbligati in solido sulla base dello stesso atto tributario, la sentenza sfavorevole resa contro uno di essi non determina automaticamente la soccombenza degli altri coobbligati.
  • Se invece l'avviso di accertamento viene annullato, anche solo parzialmente, la decisione favorevole può essere invocata anche dai coobbligati che non hanno proposto ricorso, purché siano destinatari dello stesso atto impositivo.
  • La ragione è che il processo tributario mira a eliminare o modificare un atto amministrativo autoritativo, non soltanto a regolare un rapporto personale tra il contribuente ricorrente e l'amministrazione.
  • L'estensione del beneficio riguarda il contenuto oggettivo dell'annullamento e non implica necessariamente che ogni diversa posizione personale dei coobbligati sia identica.
  • In una situazione analoga, il coobbligato rimasto inattivo dovrebbe verificare se la sentenza favorevole riguarda proprio l'atto notificato anche a lui e se l'annullamento è compatibile con la propria posizione, per poi far valere la decisione contro la pretesa di pagamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.