Cassazione Penale, Sentenza n. 24637/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnava la conferma della condanna per il reato di cui al capo b) (art. 496 c.p.), contestando in particolare l'applicazione della recidiva facoltativa e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Denunciava violazione di legge e difetto di motivazione (art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 99 c.p.; artt. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto la recidiva basandosi su formule generiche ("immutata pericolosità sociale" e "dispregio per l'autorità") senza accertare il nesso concreto tra il fatto del 2013 (falsa dichiarazione di identità mentre si allontanava dall'abitazione di un soggetto agli arresti domiciliari) e il precedente del 2009 per reato ex art. 73 DPR 309/1990. Contestava inoltre la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ai sensi degli artt. 62-bis e 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accolto il primo motivo (che ha assorbito il secondo), rilevando che la Corte d'Appello non ha svolto l'analisi richiesta dalla giurisprudenza circa la rilevanza concreta della recidiva: mancava il necessario esame del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti (natura, tempo e incidenza sulla pericolosità e colpevolezza) e la motivazione era meramente sintetica. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la causa è stata rinviata alla Corte territoriale per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
Norma che individua il reato per cui l'imputato è stato condannato; il giudizio di legittimità si è concentrato sul corretto trattamento sanzionatorio e sulla valutazione della recidiva rispetto a tale reato.
art. 73 DPR 309/1990
Riferimento al precedente penale del 2009 (reato in materia di stupefacenti); la Corte ha ritenuto che la mera esistenza del precedente non giustifica automaticamente la recidiva senza verificare il nesso concreto con il nuovo fatto.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla valutazione della recidiva; la Corte ha sottolineato che il rispetto dei criteri procedurali e motivazionali è obbligatorio nell'applicazione della recidiva.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva: la Corte la interpreta imponendo l'accertamento concreto del rapporto qualificato tra lo status di recidiva e il fatto per cui si procede, non un'approssimativa deduzione di pericolosità.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b), c) ed e)
Base normativa dei motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondate le censure per carenza di motivazione.
art. 62-bis cod. pen.
Regola le attenuanti generiche; la sentenza impugnata ha negato tali attenuanti senza motivazione adeguata secondo i criteri dell'art. 133, motivo per cui la Cassazione ha annullato la decisione sul trattamento.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (personalizzazione, aggravanti/attenuanti, colpevolezza e pericolosità sociale); la Corte ha richiamato l'obbligo di valutare, concretamente e in relazione ai precedenti, la rilevanza ai fini della recidiva e delle attenuanti.
Massime di principio
- La recidiva facoltativa richiede un accertamento concreto del nesso tra i precedenti e il nuovo reato: non è sufficiente richiamare la mera esistenza di precedenti o usare formule generiche sulla pericolosità sociale.
- Il giudice che applica o esclude la recidiva deve motivare specificamente, valutando la natura dei precedenti, il tempo intercorso e l'influenza delle pregresse condotte sulla commissione del nuovo fatto (criteri di cui all'art. 133 c.p.).
- La negazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) richiede adeguata motivazione che consideri la personalità del reo e la funzione rieducativa della pena; motivazioni stereotipate sono vulnerabili a cassazione.
- Errori o carenze motivazionali sul trattamento sanzionatorio possono portare all'annullamento limitato al solo trattamento e al rinvio per nuovo esame, senza necessariamente rimettere in discussione la responsabilità penale sostanziale.
- In difesa, per contrastare la recidiva, è utile documentare la distanza di natura e tempo tra i precedenti e il fatto nuovo, l'assenza di pendenze giudiziarie attuali e circostanze personali che riducono la significatività della reiterazione.
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