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Sentenza

Sentenza n. 384/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento dei provvedimenti di rigetto delle istanze presentate dai ricorrenti, volte al riconoscimento della corresponsione dell'indennità di volo pienamente cumulabile all'indennità pensionabile ed indennità di pronto intervento aereo, adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicati via PEC, il giorno 03 ottobre 2023 prot. n. -OMISSIS-, recante “comunicazione motivi ostativi”, ed il giorno 25 ottobre 2023, prot. n. -OMISSIS-, recante “provvedimento definitivo”, nonché tutti gli atti presupposti e successivi, e conseguente pagamento delle somme non corrisposte.

Giustizia amministrativa202400003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi ministeriali delle istanze volte al riconoscimento della cumulabilità integrale dell'indennità pensionabile con le indennità di aeronavigazione o di volo e con l'indennità supplementare di pronto intervento aereo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, appartenenti alla Guardia di Finanza e impiegati in attività aerea, hanno impugnato i provvedimenti con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha respinto le loro istanze di corresponsione integrale delle indennità di aeronavigazione o di volo, dell'indennità pensionabile e dell'indennità supplementare di pronto intervento aereo, chiedendo anche il pagamento degli arretrati relativi ai cinque anni precedenti la presentazione delle istanze. Hanno sostenuto che l'art. 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978, richiamato dall'art. 17 della legge n. 78 del 1983, non fosse più applicabile dopo l'adozione della contrattazione normativa; che l'art. 11 del d.P.R. n. 395 del 1995 fosse incompatibile con l'art. 3, comma 3, della legge n. 34 del 1984; che la disciplina sull'uniformazione del trattamento economico delle forze di polizia a quello delle forze armate imponesse la corresponsione integrale delle indennità; e che non potesse operare alcuna limitazione al cumulo tra indennità pensionabile, indennità di aeronavigazione o volo e supplementi. È stata inoltre prospettata, secondo il richiamo alla precedente giurisprudenza riportato in sentenza, una questione di legittimità costituzionale fondata sugli artt. 3, 36 e 97 Cost. e sul principio di irriducibilità della retribuzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando integralmente e condividendo la motivazione della propria sentenza n. 1557 del 2025 e la consolidata giurisprudenza in materia. Ha ritenuto applicabile anche all'indennità pensionabile il limite di cumulo previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978: tra le indennità considerate, quella più favorevole è cumulabile per intero, mentre l'altra è cumulabile nella misura del 50%. L'applicabilità deriva dai successivi richiami normativi contenuti nell'art. 17 della legge n. 78 del 1983, nell'art. 3, comma 3, della legge n. 34 del 1984 e negli artt. 11 e 44 del d.P.R. n. 395 del 1995. Il Collegio ha quindi escluso l'abrogazione implicita della disciplina del 1978, il suo superamento per effetto della contrattazione e l'incompatibilità tra le disposizioni successive. Ha ritenuto non fondata la pretesa alla piena cumulabilità delle indennità e, sulla base della giurisprudenza richiamata, manifestamente infondata anche la questione costituzionale: il raffronto con il trattamento del personale delle Forze armate era generico e comunque giustificabile dalla diversità delle funzioni e dei trattamenti; l'art. 36 Cost. tutela la retribuzione complessiva e non ogni singolo emolumento accessorio. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l. n. 505/1978

    A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi [...] sono cumulabili [...] delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento.

    La disposizione disciplina il cumulo tra indennità di aeronavigazione o di volo e trattamento economico delle forze di polizia, prevedendo il cumulo integrale dell'indennità più favorevole e quello limitato al 50 per cento dell'altra.

  • art. 17 l. n. 78/1983

    Salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. [...] Le stesse indennità [...] non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto [...] salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

    Richiama e mantiene operativa la disciplina speciale di cumulo prevista dall'art. 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978.

  • art. 3, comma 3, l. n. 34/1984

    L'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

    Estende espressamente all'indennità pensionabile il regime di cumulo e il limite quantitativo previsti dalla legge n. 505 del 1978; la norma è riferita a tutto il personale e non soltanto ai dirigenti.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 395/1995

    Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari [...] le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.

    Conferma il quadro normativo sulla cumulabilità delle indennità e disciplina il rapporto alle misure vigenti per il personale delle Forze armate impiegato in condizioni operative analoghe, senza eliminare il limite di cumulo.

  • art. 44, comma 1, d.P.R. n. 395/1995

    È richiamato dalla sentenza quale ulteriore disposizione successiva che conferma l'applicabilità del regime previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978.

  • art. 43 l. n. 121/1981

    Ha introdotto l'indennità pensionabile quale componente del trattamento economico delle forze di polizia.

  • art. 5 d.P.R. n. 69/1984

    Ha soppresso, dal 1° gennaio 1984, l'indennità d'istituto e quantificato l'indennità pensionabile; ciò non ha determinato il venir meno del limite di cumulo previsto dalla legge n. 505 del 1978.

  • art. 3, comma 3, l. n. 34/1984

    La norma è stata applicata quale disposizione espressa di estensione del limite di cumulo all'indennità pensionabile.

  • artt. 3, 36 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata: la differenza rispetto al trattamento delle Forze armate non è stata dimostrata in modo specifico né appare irrazionale, mentre l'art. 36 Cost. tutela la retribuzione complessiva e non ogni singolo emolumento accessorio.

  • art. 2103 c.c.

    Il richiamo al principio di irriducibilità della retribuzione non incide sul regime legale di cumulo delle indennità, anche perché la tutela non riguarda necessariamente ciascun emolumento accessorio.

Massime di principio

  • Il regime di cumulo previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978 resta applicabile alle indennità di aeronavigazione e di volo spettanti al personale delle forze di polizia, anche dopo l'introduzione dell'indennità pensionabile e della successiva disciplina contrattuale e normativa.
  • L'indennità pensionabile delle forze di polizia è cumulabile con le indennità di aeronavigazione o di volo e con i relativi supplementi nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 505 del 1978: l'indennità più favorevole è cumulabile integralmente, mentre l'altra è cumulabile nella misura del 50 per cento.
  • Il richiamo espresso alla disciplina del 1978 contenuto in disposizioni normative successive esclude che essa possa ritenersi abrogata implicitamente per incompatibilità o superata per il solo fatto dell'introduzione di nuovi sistemi retributivi.
  • L'art. 3, comma 3, della legge n. 34 del 1984, in assenza di una limitazione testuale, si applica a tutto il personale delle forze di polizia e non soltanto al personale dirigente.
  • Il principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione non attribuisce, di per sé, il diritto alla conservazione integrale di ogni singolo emolumento accessorio, poiché la valutazione ai sensi dell'art. 36 Cost. riguarda la retribuzione complessiva.
  • Una disparità di trattamento tra personale delle forze di polizia e personale delle Forze armate non è irragionevole in assenza di una dimostrazione specifica dell'omogeneità delle funzioni e dei trattamenti giuridico-economici comparati.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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