Sentenza del 09/11/2020 n. 6138 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento IRAP/IVA 2010 (anno d'imposta 2006) per costi indeducibili pari a Euro 97.500,00 e indebita detrazione IVA per Euro 27.500,00, emesso sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza che rilevava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (controlli incrociati su soggetti terzi quali R. s.r.l.). L'Ufficio rilevava documentazione extracontabile incongrua (distinte di versamento in bianco, timbri e firme non intellegibili) e ritenuta inattendibile la prova fornita dal contribuente (osservazioni e perizia di parte). Il contribuente aveva impugnato sostenendo carenza di prova e regolarità dei pagamenti.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto insufficiente e criptica la motivazione della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la legittimità del metodo di accertamento analitico basato sul p.v.c. della Guardia di Finanza e l'onere probatorio a carico del contribuente per dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. Ha pertanto confermato l'atto impositivo e condannato il contribuente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia per Euro 3.000,00.
Norme richiamate
d.lgs. n.74/2000 art.2
Richiamata quale reato relativo alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; l'Ufficio ha considerato alcune eccezioni subordinate al procedimento penale in corso.
D.P.R. n.600/1973 art.41-bis
Richiamato dall'Ufficio come criterio per l'accertamento analitico del maggiore reddito d'impresa quando i pagamenti/documenti risultano inattendibili.
D.P.R. n.600/1973 art.39 comma 1
Utilizzato dall'Ufficio per la ricostruzione analitica del reddito in presenza di elementi contabili contrastanti con i riscontri esterni.
D.P.R. n.633/1972 art.54 comma 5
Richiamato per la contestazione dell'indebita detrazione IVA in caso di operazioni ritenute inesistenti.
art. 2700 c.c. (fede degli atti pubblici)
Il p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza è assistito da fede privilegiata quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale; ciò attribuisce particolare valore probatorio alle risultanze endoprocedimentali fino a querela di falso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. 17/06/2002 n.8683; Cass. 07/02/2008 n.2843; Cass. n.7671/2012; Cass. ord. n.23511/2018; Cass. sez. trib. n.8919/2020; Cass. n.16242/2018
Consolidato orientamento che legittima i controlli incrociati, riconosce la rilevanza probatoria del p.v.c., afferma che l'onere di provare l'effettiva esistenza dell'operazione grava sul contribuente quando l'Ufficio contesta l'operazione; perizie di parte e semplici osservazioni non sostituiscono prova indipendente.
Massime di principio
- Il p.v.c. della Guardia di Finanza ha valore probatorio privilegiato in sede tributaria e può costituire base valida per un accertamento, salvo querela di falso.
- Quando l'Ufficio, anche tramite controlli incrociati su terzi, contesta l'esistenza oggettiva di operazioni, l'onere di prova della loro effettiva sussistenza ricade sul contribuente.
- La mera esibizione di fatture, la regolarità formale delle scritture o l'affermazione di pagamenti non sono, di regola, sufficienti a superare la contestazione se gli elementi documentali appaiono inattendibili (es. distinte in bianco, firme/timbrature illeggibili, documentazione extracontabile incongruente).
- Le osservazioni e le perizie di parte hanno valore probatorio limitato: per contrastare un p.v.c. assistito da fede privilegiata servono prove indipendenti, documentali e tracciabili (es. bonifici bancari certificabili, contratti, testimoni terzi, documenti ufficiali che attestino l'effettiva prestazione).
- L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su presunzioni e su indagini incrociate; la strategia difensiva del contribuente deve quindi concentrarsi su prove concrete e terze per confutare tali presunzioni.
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