Cassazione Civile, Ordinanza n. 16600/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita di un'unità immobiliare a destinazione speciale, a seguito di presentazione di DOCFA per lavori di ristrutturazione e diversa distribuzione degli spazi interni. L'atto impugnato era stato adottato in autotutela sostitutiva dopo l'annullamento del precedente avviso. La contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi il rigetto dell'appello dell'Agenzia in CTR. Successivamente la Corte di cassazione, con ordinanza n. 7009/2025, aveva accolto il ricorso dell'Ufficio e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente, affermando che, ai fini della motivazione della rettifica catastale, quando gli elementi di fatto indicati nel DOCFA non siano disattesi, è sufficiente l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Contro tale ordinanza la società ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe omesso di considerare che entrambi i giudici di merito avevano ritenuto la rettifica intervenuta oltre il termine di dodici mesi dalla denuncia di variazione catastale e che tale profilo, non impugnato, sarebbe passato in giudicato; secondo la ricorrente, quindi, vi sarebbe stato errore di fatto revocatorio per non avere la Corte considerato integralmente i termini della controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non riguardasse un errore di fatto, ma una contestazione di diritto, poiché la ricorrente lamentava in sostanza il mancato rilievo della non impugnazione di una autonoma ratio decidendi della sentenza di merito. Ha aggiunto che, comunque, la decisione impugnata era corretta anche nel merito, poiché il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3 del D.M. 701/1994 ha natura ordinatoria e la sua violazione non comporta di per sé l'annullamento dell'accertamento. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
È il rimedio processuale invocato per la revocazione dell'ordinanza di cassazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando l'errore sia percettivo e risultante dagli atti, non quando la censura investa valutazioni giuridiche.
art. 3 D.M. 701/1994
Il termine di dodici mesi per la rettifica della rendita catastale è qualificato come ordinatorio e la sua violazione non determina, di per sé, invalidità dell'accertamento.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato implicitamente solo nella tassonomia generale, ma non dal testo della sentenza; non aggiunto in assenza di espresso riferimento testuale.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è inammissibile quando la parte, sotto la veste dell'errore di fatto, deduce in realtà un errore di diritto o una diversa lettura della motivazione e delle questioni devolute.
- Non integra errore di fatto revocatorio la doglianza che richieda una valutazione giuridica sul passaggio in giudicato di una ratio decidendi o sulla necessità di censurarla specificamente in impugnazione.
- In materia di rettifica catastale a seguito di DOCFA, il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3 del D.M. 701/1994 ha natura ordinatoria: la sua inosservanza non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto.
- Se il giudice di legittimità accerta che il motivo di revocazione attacca una valutazione giuridica e non un fatto storico incontestabilmente risultante dagli atti, il ricorso va dichiarato inammissibile.
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