Sentenza del 08/01/2019 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Società di comodo - Presunzione di reddito minimo - Prova contraria - Oggetto - Impossibilità - Nozione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che la società fosse una società di comodo per non aver superato il test di operatività previsto dall'art. 30 della legge n. 724/1994. Contestava inoltre l'efficacia esimente dello stato di liquidazione, della crisi del mercato sciistico, della stagionalità, delle condizioni climatiche e della cessione di attività remunerative, ritenendo tali elementi generici o non sufficientemente provati. La società sosteneva invece che circostanze oggettive e straordinarie, indipendenti dalla propria volontà, avessero reso economicamente impossibile raggiungere i ricavi e il reddito minimo presunti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento del diniego di disapplicazione. Ha ritenuto provate circostanze oggettive, tra cui lo stato di liquidazione, la crisi del comprensorio sciistico, la cessione forzosa delle attività più remunerative, la presenza di beni residui difficilmente liquidabili e l'assenza di investimenti necessari al rilancio. L'impossibilità di conseguire il reddito minimo non deve essere assoluta, ma va valutata in senso economico, considerando le concrete condizioni del mercato. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
La disciplina delle società non operative prevede un livello minimo di ricavi e proventi correlato al valore di determinati beni patrimoniali.
Il mancato superamento del test di operatività fa presumere la natura di società di comodo e, successivamente, un reddito minimo presunto. Il contribuente può però fornire prova contraria dimostrando l'effettiva attività economica o l'esistenza di circostanze oggettive che abbiano impedito il raggiungimento delle soglie.
Art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Diniego di disapplicazione di una norma antielusiva.
Il diniego dell'interpello disapplicativo è impugnabile facoltativamente dal contribuente e il giudice tributario può esaminare nel merito la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione.
Art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato quale fondamento dell'impugnabilità degli atti tributari, incluso il diniego di agevolazione o di disapplicazione di una norma antielusiva.
Art. 53 della Costituzione
Il principio di capacità contributiva impone di evitare che la presunzione di reddito minimo operi in modo assoluto quando il contribuente dimostri che, per condizioni oggettive, non ha potuto conseguire i ricavi presunti.
Art. 10 della legge n. 212 del 2000
È richiamato in relazione al principio di tutela dell'affidamento del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000
La risposta all'interpello vincola l'Amministrazione quando i fatti concretamente verificati corrispondono a quelli rappresentati dal contribuente.
Massime di principio
- Il mancato superamento del test di operatività non determina automaticamente la definitiva qualificazione della società come società di comodo: il contribuente può fornire prova contraria.
- L'impossibilità di conseguire il reddito minimo presunto va valutata in senso economico e concreto, alla luce delle effettive condizioni del mercato, non come impossibilità materiale o assoluta.
- Sono rilevanti circostanze oggettive, straordinarie e non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore, quali liquidazione, crisi strutturale del settore, perdita o cessione forzosa delle attività redditizie e difficoltà di realizzo dei beni.
- La prova deve essere specifica e documentata: il semplice richiamo generico alla crisi economica, alla stagionalità o alle condizioni climatiche può non essere sufficiente.
- Lo stato di liquidazione costituisce un elemento particolarmente significativo, poiché può indicare che la società non si trova in un periodo di normale svolgimento dell'attività e opera soltanto per finalità liquidatorie.
- L'interpello disapplicativo è una facoltà e non un obbligo: anche senza una risposta favorevole, il contribuente può dimostrare in giudizio le circostanze che giustificano la disapplicazione.
- Il diniego dell'interpello può essere impugnato facoltativamente, senza precludere la successiva tutela contro un eventuale avviso di accertamento.
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