Sentenza n. 230/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 4192/24 Tribunale di Catania-Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 e condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 4192/2024, ritualmente notificata e passata in giudicato, non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione. Ha chiesto l’integrale esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, nonché la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dedurre l’avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell’inadempimento. Il giudice ha ritenuto provata dalla ricorrente l’esistenza del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; ha inoltre applicato il principio dell’art. 2697 c.c., ponendo sull’Amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine, ha nominato Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio. Il Commissario dovrà provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente, e comunicare l’insediamento alla Segreteria del TAR. Al Commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente la disciplina richiamata per le condanne al pagamento di somme di denaro. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, applicato dal TAR per ordinare l’esecuzione integrale del giudicato e nominare il Commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l’accoglimento dell’ottemperanza.
art. 2697 c.c.
"I fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli."
Una volta provata dalla ricorrente l’esistenza del titolo esecutivo e del diritto ad agire in ottemperanza, spetta all’Amministrazione dimostrare l’adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi; la mancata prova comporta l’accoglimento della domanda.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale in base alla quale il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disciplina relativa al compenso del Commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è ritenuta applicabile analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina sul compenso del Commissario ad acta applicata analogicamente nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la prova del titolo esecutivo ritualmente notificato, del suo passaggio in giudicato e del decorso del termine per l’adempimento è sufficiente a fondare la domanda, salvo che l’Amministrazione dimostri l’avvenuto adempimento o fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto.
- Quando l’Amministrazione, pur costituitasi nel giudizio di ottemperanza, non deduce né prova di avere eseguito il giudicato e non fornisce una valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice può ordinare l’integrale esecuzione del titolo entro un termine e nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’Amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a personale dell’ufficio dotato della necessaria professionalità, quando ciò consenta l’esecuzione sostitutiva del giudicato.
- Per l’attività del Commissario ad acta svolta da un dirigente dell’Amministrazione resistente, non è dovuto un compenso autonomo quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per specifici giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.
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