Sentenza n. 91/2026 - Pescara, Sezione 1
per opposizione a decreto ingiuntivo n. 8/2021 del 30.05/01.06.2021, emesso dal Presidente del T.A.R. Abruzzo - Pescara e poi notificato in data 08.06.2021, reso ad istanza del Consorzio di bonifica Centro - bacino Saline Pescara Alento Foro, con il quale è stato ingiunto all'Ente opponente di pagare immediatamente, in favore dell'opposto, la somma di € 1.036.993,86, con gli interessi come da domanda e spese di procedura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo n. 8/2021, avente a oggetto il pagamento di € 1.036.993,86, oltre interessi e spese
Esito
Favorevole al resistente (ente consortile creditore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Chieti ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del TAR Abruzzo - Pescara in favore del Consorzio di bonifica, contestando la pretesa creditoria azionata in via monitoria. Nel corso del giudizio, il Comune e il Consorzio hanno definito transattivamente, in data 25 novembre 2021, tutti i crediti vantati dall’ente consortile, inclusi quelli oggetto del decreto ingiuntivo. Il Comune ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell’opposizione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la transazione intervenuta tra le parti aveva definito anche i crediti portati dal decreto ingiuntivo opposto e che, in applicazione del principio dispositivo, il Comune aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Il Consorzio ha preso atto della richiesta senza rilievi. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della definizione in rito e della concorde posizione delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
La sopravvenuta carenza di interesse, derivante dalla definizione transattiva della pretesa controversa e dalla dichiarazione del ricorrente di non voler più coltivare il giudizio, comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della definizione processuale della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una transazione definisce integralmente la pretesa oggetto della controversia e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere adottata in applicazione del principio dispositivo sulla base della dichiarazione del ricorrente, quando la controparte ne prenda atto senza rilievi.
- In caso di definizione in rito determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse e di concorde richiesta delle parti, le spese di giudizio possono essere compensate.
Come è indicizzato
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