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Sentenza

Sentenza n. 91/2026 - Pescara, Sezione 1

per opposizione a decreto ingiuntivo n. 8/2021 del 30.05/01.06.2021, emesso dal Presidente del T.A.R. Abruzzo - Pescara e poi notificato in data 08.06.2021, reso ad istanza del Consorzio di bonifica Centro - bacino Saline Pescara Alento Foro, con il quale è stato ingiunto all'Ente opponente di pagare immediatamente, in favore dell'opposto, la somma di € 1.036.993,86, con gli interessi come da domanda e spese di procedura

Giustizia amministrativa202100286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: decreto ingiuntivo n. 8/2021, avente a oggetto il pagamento di € 1.036.993,86, oltre interessi e spese

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente consortile creditore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Chieti ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del TAR Abruzzo - Pescara in favore del Consorzio di bonifica, contestando la pretesa creditoria azionata in via monitoria. Nel corso del giudizio, il Comune e il Consorzio hanno definito transattivamente, in data 25 novembre 2021, tutti i crediti vantati dall’ente consortile, inclusi quelli oggetto del decreto ingiuntivo. Il Comune ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell’opposizione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la transazione intervenuta tra le parti aveva definito anche i crediti portati dal decreto ingiuntivo opposto e che, in applicazione del principio dispositivo, il Comune aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio. Il Consorzio ha preso atto della richiesta senza rilievi. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della definizione in rito e della concorde posizione delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il ricorso è improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse, derivante dalla definizione transattiva della pretesa controversa e dalla dichiarazione del ricorrente di non voler più coltivare il giudizio, comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della definizione processuale della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una transazione definisce integralmente la pretesa oggetto della controversia e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere adottata in applicazione del principio dispositivo sulla base della dichiarazione del ricorrente, quando la controparte ne prenda atto senza rilievi.
  • In caso di definizione in rito determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse e di concorde richiesta delle parti, le spese di giudizio possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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