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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27849/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p., contestando la proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare applicata, anche alla luce del fatto che l'indagato è formalmente incensurato e della diversa qualificazione dell'ipotesi di reato ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure attenevano sostanzialmente alla valutazione dei fatti e alla diversa valutazione degli elementi indiziari, materie riservate al giudice del merito, e che non fosse stata denunciata una specifica violazione di legge né una manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale era infatti risultato aver motivato adeguatamente la misura con riferimento alla sussistenza di gravi indizi (possesso di arma e munizionamento, dimestichezza nell'uso, condotta tenuta durante la perquisizione, spiegazione implausibile e contiguità con ambienti criminali) e al pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamata insieme all'art. 275 per contestare la motivazione della misura; nella decisione non è stata ritenuta violata perché il giudice di merito ha fornito argomentazioni coerenti e adeguate.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione e alla proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto che le censure non evidenziassero una manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della decisione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La diversa qualificazione dell'ipotesi di reato ai sensi del comma 5 è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che ciò non incidesse sulla correttezza della valutazione cautelare operata dal giudice del riesame.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutati i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione nei ricorsi contro misure cautelari personali può sindacare solo la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è autorizzata a rivedere la valutazione dei fatti o degli indizi svolta dal giudice di merito.
  • Per essere ammesso un ricorso relativo a misure cautelari occorre formulare censure che colpiscano la motivazione in modo puntuale (contraddizioni, mancanze logiche decisive, omissioni ragionieristiche), non una semplice diversa valutazione degli elementi probatori.
  • Fattori come il possesso di armi e munizionamento, la dimestichezza con le armi, la condotta tenuta durante le attività di polizia, spiegazioni implausibili e la contiguità con ambienti criminali sono elementi ritenuti idonei a giustificare il pericolo di reiterazione e la proporzionalità della misura cautelare.
  • Lo stato di incensuratezza non impedisce l'applicazione di una misura cautelare se sussistono elementi concreti che indicano il rischio di reiterazione o la gravità degli indizi.
  • Chi impugna dovrebbe articolare il ricorso indicando chiaramente le norme ritenute violate e dimostrando la manifesta illogicità o la carenza della motivazione, altrimenti si incorre nel rischio di inammissibilità e nell'imposizione di spese e sanzioni ex art. 616 c.p.p.

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