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Sentenza

Sentenza n. 466/2026 - Torino, Sezione 3

quanto al ricorso n. 2234 del 2025: a) per ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alla sentenza n. 1672/2023 pubblicata il 28/09/2023 (RG n. 638/2023) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro ha accertato il diritto del docente Mariano ROSE ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; ha condannato il Ministero dell'Istruzione ad erogare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo di € 1.000,00 attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese. quanto al ricorso n. 2672 del 2025: a) per ordinare al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro Pro tempore, con sede in Roma, l'ottemperanza alla sentenza n. 238/2023 pubblicata il 14/07/2023 (RG n. 516/2022) con la quale il Tribunale di Asti, sez. Lavoro ha accertato il diritto della docente Maria MARTINESE, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; ha condannato il Ministero ad erogare, tramite la carta elettronica, l'importo complessivo di € 2.000,00 in favore di MARTINESE Maria, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; c) condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; d) disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame; e) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese. quanto al ricorso n. 3387 del 2025: per l'ottemperanza alla sentenza n. 1896/2023 pubblicata il 31/10/2023 (RG n. 1716/2023) con la quale il Tribunale di Torino sez. Lavoro ha accertato il diritto del docente Gerardo VITALE, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento la formazione del personale docente; ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, ad accreditare in favore del ricorrente sulla carta elettronica della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all'amministrazione inadempiente; per condannare l'Amministrazione inadempiente al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., in caso di ulteriore inosservanza successiva ovvero per ogni altro ritardo nell'esecuzione del giudicato; per disporre la trasmissione del fascicolo di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alla serialità della vicenda in esame. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione delle spese.

Giustizia amministrativa202502234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alle sentenze dei Tribunali ordinari di Torino e Asti, sezioni lavoro, che riconoscevano il beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

Tre docenti hanno proposto separati giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario che avevano accertato il loro diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente, per annualità scolastiche diverse, e avevano condannato il Ministero all'accredito degli importi spettanti. I ricorrenti hanno dedotto l'omessa esecuzione dei giudicati e chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, senza tuttavia contestare l'inottemperanza. Il TAR ha riunito i ricorsi per identità della motivazione e del dispositivo, precisando che la riunione operava esclusivamente per ragioni organizzative e non incideva sulle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza. Ha verificato che le sentenze azionate erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., erano state notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, alla data di proposizione dei ricorsi, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni sull'omessa esecuzione dei giudicati. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare o accreditare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale protratta inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari, a spese dell'amministrazione inadempiente. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza del commissario. È stata accolta anche la richiesta di penalità di mora, fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, alla rifusione delle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale connessi alla serialità delle vicende.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale penalità di mora, ai sensi dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta dall'amministrazione per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una somma di denaro a titolo di penalità di mora

    La penalità decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione inadempiente e cessa con l'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme agli ulteriori presupposti, condizione per l'azione di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia conforme è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione ex art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario contro una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia conforme, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti formali per l'esecuzione, ove l'inottemperanza non sia contestata.
  • Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere sostitutivo di compiere tutti gli atti necessari al pagamento a spese dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; la penalità decorre dalla notificazione della sentenza all'amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Ricorsi di ottemperanza distinti, proposti dal medesimo difensore e aventi identica motivazione e dispositivo, possono essere riuniti per esigenze organizzative e di pronta definizione, senza che la riunione incida sull'autonomia delle singole decisioni o sulla liquidazione separata delle spese.
  • La difficoltà organizzativa dell'amministrazione nell'eseguire serialmente giudicati analoghi può essere considerata nella liquidazione delle spese di lite, ma non esclude né sospende l'obbligo di esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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