Cassazione Penale, Sentenza n. 22117/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione subita in forza di ordinanza cautelare emessa per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis), successivamente assolto in appello per non aver commesso il fatto. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva errato ritenendo una condotta ostativa alla liquidazione dell'indennizzo basandosi sul presunto silenzio e sulle stesse circostanze poi ritenute insufficienti per la responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di riparazione deciso dalla Corte d'appello di Bari. Ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito, che ha operato un apprezzamento ex ante, autonomo rispetto al giudizio penale, valutando le "frequentazioni ambigue" e il ruolo del ricorrente (autista e raccordo del capo del sodalizio) come elementi idonei a integrare condotte gravemente colpose in sinergia con l'intervento cautelare. La Corte ha inoltre precisato che, dopo la modifica normativa, il silenzio dell'imputato non è più apprezzabile di per sé, ma nel caso concreto i restanti elementi risultavano sufficienti a sostenere il rigetto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; non riconosciuta la rifusione delle spese al Ministero per genericità della sua memoria.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione e la condizione ostativa rappresentata dal fatto che l'interessato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave. La Corte precisa che la valutazione della colpa grave è ex ante e autonoma rispetto al giudizio di responsabilità penale e non richiede che la condotta integri un reato.
art. 416-bis cod. pen.
Fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa cui si riferivano le misure cautelari. La rilevanza dell'articolo nel giudizio di riparazione è indiretta: non si esamina la responsabilità penale ma se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di partecipazione tale da giustificare la misura.
d.lgs. n. 188 del 2021, art. 4, comma 1, lett. b)
d.lgs. n. 188/2021, art. 4, comma 1, lett. b)
Ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen. escludendo che il silenzio dell'imputato, ovvero il ricorso alla facoltà di non rispondere, possa di per sé costituire motivo ostativo alla liquidazione dell'indennizzo. La Corte tuttavia esegue una "prova di resistenza": se, pur escludendo il rilievo del silenzio, restano elementi sufficienti a giustificare il rigetto, la decisione resiste.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla enunciazione del motivo in cassazione nei termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi delle norme procedurali di ammissione del motivo.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta ex ante e autonomamente rispetto al processo penale se la condotta dell'interessato abbia concorso a creare la falsa apparenza di illiceità tale da giustificare la misura cautelare; non è necessario che la condotta integri un reato.
- Le "frequentazioni ambigue" e i rapporti con soggetti inseriti in sodalizi criminali possono integrare elementi idonei a configurare colpa grave ostativa all'indennizzo, ma richiedono motivazione adeguata che le colleghi in modo concreto al provvedimento restrittivo.
- Dopo la modifica normativa di cui al d.lgs. n. 188/2021, il silenzio o l'avvalersi della facoltà di non rispondere non possono, di per sé, essere utilizzati come condotta ostativa; tuttavia la decisione di rigetto può resistere se, escluso il rilievo del silenzio, gli altri elementi risultano sufficienti (prova di resistenza della Cassazione).
- Le valutazioni di fatto del giudice del merito circa le frequentazioni, i ruoli e i comportamenti concreti sono tipicamente insindacabili in cassazione se supportate da motivazione congrua e coerente.
- Per ottenere l'indennizzo è necessario non solo l'esito favorevole del processo penale ma anche l'assenza di comportamenti propri (dolosi o gravemente colposi) che abbiano concorso a determinare la misura; la mera insufficienza di elementi per la condanna non esclude automaticamente la sussistenza di colpa grave ai fini della riparazione.
- Le spese processuali in sede di legittimità possono non essere riconosciute alla parte resistente se le memorie difensive sono generiche e non forniscono un contributo specifico alla decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22093/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22094/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22095/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22096/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22098/2023 del 23/05/2023
- Sentenza penale · 23 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22102/2023 del 23/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →