Sentenza n. 783/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara per il servizio di vigilanza armata presso gli uffici giudiziari di Crotone in favore dell’ATI risultata aggiudicataria, con gli atti di gara presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento dei danni. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e della lex specialis, nonché difetto di istruttoria e motivazione ed eccesso di potere per illogicità e travisamento. In particolare, ha sostenuto che l’aggiudicataria avesse indicato costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, con uno scostamento di circa il 15,5%, omettendo di considerare futuri aumenti retributivi previsti dal CCNL e gli ulteriori costi derivanti dagli impegni migliorativi e dai servizi aggiuntivi offerti. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, pur in assenza di una formale verifica di anomalia, l’amministrazione avrebbe comunque esercitato il relativo potere e valutato implicitamente la congruità dell’offerta; in subordine, ha affermato che l’art. 23 del disciplinare, nella parte in cui disciplinava i presupposti della verifica, dovesse essere disapplicato per contrasto con l’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Con il secondo motivo ha censurato, per violazione della lex specialis ed eccesso di potere, le valutazioni della commissione relative a sei criteri dell’offerta tecnica: struttura organizzativa, metodologie tecnico-operative, rilevazione delle presenze, gestione delle emergenze, sistema informativo e costi sociali. Ha sostenuto che le offerte fossero sostanzialmente equivalenti e che i maggiori punteggi attribuiti all’aggiudicataria fossero illogici, discriminatori o fondati su differenze meramente formali.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Collegio ha rilevato anzitutto che nel ricorso introduttivo la censura era stata formulata come contestazione del merito di una verifica di anomalia che, in realtà, non era mai stata svolta. Le contestazioni relative al mancato esperimento della verifica sono state introdotte soltanto con una memoria successiva e sono state quindi dichiarate inammissibili perché ampliavano il thema decidendum senza essere state dedotte con un motivo ritualmente proposto. Anche esaminando la censura secondo la prospettazione successiva della ricorrente, il motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 23 del disciplinare prevedeva la verifica obbligatoria solo quando fossero contemporaneamente raggiunti i quattro quinti del punteggio massimo sia per l’offerta economica sia per quella tecnica; poiché l’offerta dell’aggiudicataria non raggiungeva la soglia tecnica, la verifica era facoltativa. L’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 è stato interpretato nel senso che la legge di gara può individuare gli elementi specifici in presenza dei quali l’offerta deve essere sottoposta a verifica. La mancata impugnazione specifica dell’art. 23 del disciplinare impediva inoltre di contestarne la legittimità o chiederne la disapplicazione. La scelta di non attivare una verifica facoltativa è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, macroscopico errore di fatto o assoluta inattendibilità dell’offerta percepibile ictu oculi. Tali condizioni non ricorrevano: il costo orario indicato nel capitolato era stato sovrastimato rispetto al CCNL vigente per consentire ribassi e la clausola di revisione prezzi garantiva l’adeguamento del contratto; non era imposto ai concorrenti di prevedere aumenti retributivi futuri relativi a contratti collettivi non ancora perfezionati; gli ulteriori servizi e miglioramenti offerti non dimostravano una macroscopica inattendibilità dell’offerta. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito che le valutazioni della commissione nell’offerta economicamente più vantaggiosa sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza, abnormità, parzialità o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Gli scostamenti tra i punteggi delle due offerte erano minimi e, per uno dei criteri, favorevoli alla ricorrente. La commissione aveva considerato elementi distintivi concreti, quali il sistema di pre-alert, la squadra di pronto intervento, le sedi operative regionali, l’hardware aggiuntivo e i moduli di controllo degli accessi. Le censure si risolvevano quindi in una contrapposizione tra il giudizio soggettivo della ricorrente e quello tecnico della commissione, senza dimostrare omissioni valutative, errori di fatto o deviazioni manifeste dalla logica e dalla lex specialis. Sono state conseguentemente respinte anche le domande di inefficacia del contratto, subentro e risarcimento del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 10.000 in favore delle amministrazioni statali e in euro 10.000 in favore della controinteressata, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023
Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
La legge di gara individua gli elementi specifici in presenza dei quali l’offerta appare anormalmente bassa e deve essere sottoposta a verifica; nel caso esaminato, in assenza dei presupposti fissati dal disciplinare, la verifica era facoltativa.
art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023
La disposizione è richiamata in relazione ai costi della manodopera dichiarati nell’offerta e alla valutazione della possibile anomalia.
art. 23 del disciplinare di gara
Sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali contemporaneamente: 1) il punteggio relativo al prezzo sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile; 2) la somma del punteggio dell’offerta tecnica sia pari o superiore ai quattro quinti della somma del punteggio massimo attribuibile. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
La verifica era obbligatoria solo al ricorrere congiunto delle due soglie e facoltativa negli altri casi; non essendo stata raggiunta la soglia tecnica dall’aggiudicataria, la stazione appaltante disponeva di un’ampia discrezionalità nell’attivarla.
art. 60, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale base normativa della clausola di revisione dei prezzi prevista dal capitolato.
art. 73 c.p.a.
Le memorie depositate ai sensi della disposizione non possono introdurre nuove censure e un thema decidendum diverso da quello delimitato dal ricorso introduttivo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato dalla controinteressata in relazione ai limiti del potere del giudice e all’eventuale regressione della gara, ma non costituisce la base decisoria principale della sentenza.
Massime di principio
- Quando la lex specialis individua specifiche soglie o condizioni per l’attivazione obbligatoria della verifica di anomalia e tali condizioni non ricorrono, la verifica resta facoltativa, salvo che l’offerta risulti ictu oculi assolutamente inattendibile.
- La scelta della stazione appaltante di non attivare una verifica facoltativa di anomalia è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, macroscopico errore di fatto o assoluta inattendibilità dell’offerta percepibile senza ulteriori approfondimenti istruttori.
- La contestazione del mancato esperimento della verifica di anomalia costituisce una censura distinta dalla contestazione del merito di una verifica effettivamente svolta e deve essere proposta ritualmente nel ricorso introduttivo; la sua introduzione con una memoria successiva è inammissibile.
- La mancata previsione, nell’offerta, di aumenti retributivi riferiti a contratti collettivi futuri non ancora perfezionati non rende di per sé inattendibile l’offerta, soprattutto quando la lex specialis preveda una clausola di revisione dei prezzi.
- Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le valutazioni della commissione sono sindacabili soltanto per manifesta e macroscopica erroneità, illogicità, abnormità, travisamento dei fatti o parzialità; è preclusa al giudice la sostituzione della propria valutazione tecnica a quella della commissione.
- La presenza di differenziali minimi nei punteggi non dimostra, di per sé, disparità di trattamento o illogicità manifesta quando la commissione abbia individuato elementi concreti e coerenti con la lex specialis idonei a giustificare le differenze qualitative.
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