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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37362/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da due accordi conclusi nel 2002 tra una società italiana e una società statunitense operante nello stesso settore, aventi ad oggetto la realizzazione di stampi e la produzione di un freno a disco idraulico per cicli denominato Juicy 7. La società italiana agì per ottenere il risarcimento dei danni deducendo l'inadempimento dell'accordo di segretezza e dell'accordo di produzione, nonché la violazione di informazioni industriali segrete, la sottrazione di know-how e atti di concorrenza sleale. La controparte propose anche domanda riconvenzionale per danni da risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice. Il Tribunale rigettò tutte le domande, ritenendo che il prodotto e le relative soluzioni tecniche fossero sostanzialmente già coperti da brevetti e documentazione antecedente, che l'apporto della società italiana fosse limitato a mere attività di ingegnerizzazione o rifinitura non tutelabili come know-how, che non risultassero trasmissioni di informazioni riservate e che vi fossero inadempimenti della società italiana legittimanti la clausola risolutiva, ma senza prova del danno riconvenzionale. La Corte d'appello confermò il rigetto. In cassazione la società italiana articolò tre motivi: 1) nullità della sentenza/procedimento per mancata ammissione di una c.t.u. sulla sussistenza di informazioni segrete, senza istruttoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla ritenuta legittimità del ricorso alla clausola risolutiva espressa e alla pretesa assenza di inadempimento imputabile alla resistente; 3) violazione dell'art. 2598 c.c. per non avere ravvisato concorrenza sleale nella sottrazione e divulgazione di notizie riservate o segrete.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché investiva la valutazione del materiale istruttorio e la mancata ammissione della c.t.u., scelta discrezionale del giudice di merito, senza mostrare un fatto decisivo idoneo a sovvertire la decisione. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile per difetto dei requisiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo stato adeguatamente individuato il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il momento e il modo della sua discussione e la sua decisività. Ha ritenuto il terzo motivo non idoneo a cogliere una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello aveva comunque escluso la prova sia dell'esistenza di informazioni riservate sia della condotta contraria a correttezza professionale e della sua idoneità dannosa ai fini dell'art. 2598 n. 3 c.c. In conseguenza, il ricorso è stato respinto in limine con condanna della ricorrente alle spese e con previsione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

    "informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali"

    La tutela dei segreti commerciali richiede che le informazioni siano segrete, abbiano valore economico proprio in quanto segrete e siano soggette a misure ragionevolmente adeguate per mantenerle tali; non basta qualsiasi informazione aziendale o mera attività di ingegnerizzazione.

  • art. 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale)

    La protezione delle informazioni riservate presuppone la prova del contenuto delle informazioni, della loro segretezza e del loro valore economico, oltre delle misure di protezione adottate.

  • art. 2598 c.c.

    Per integrare concorrenza sleale è necessaria la prova di una condotta contraria alla correttezza professionale e della sua idoneità a danneggiare il concorrente; la mera allegazione di una divulgazione non è sufficiente.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove o la mancata ammissione di mezzi istruttori, se la decisione è comunque sorretta da una motivazione autonoma e coerente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, del dato da cui risulta, del modo e del tempo in cui è stato discusso e della sua decisività.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti su cui fonda il motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere depositati e specificamente richiamati secondo i requisiti di ammissibilità del ricorso.

  • art. 183 c.p.c.

    Le allegazioni e le specificazioni fattuali devono essere introdotte tempestivamente nelle preclusioni assertive del giudizio di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Il richiamo conferma che anche l'ordine di esibizione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata emissione è in linea di massima insindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela del know-how o dei segreti commerciali non è sufficiente dimostrare che un'impresa abbia svolto attività tecnica su un prodotto: occorre provare in concreto quali informazioni siano segrete, quale sia il loro valore economico proprio in quanto segrete e quali misure siano state adottate per mantenerle riservate.
  • La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione quando la decisione di merito sia fondata su una valutazione documentale e su fatti ritenuti pacifici; il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul merito dell'istruttoria.
  • La doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico omesso, il dato probatorio da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
  • La concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. richiede la prova della condotta sleale e del suo potenziale dannoso; non è sufficiente l'allegazione astratta di una divulgazione di notizie se non risulta che esse fossero realmente riservate o che la condotta fosse concretamente idonea a ledere il concorrente.
  • In cassazione il ricorso deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se anche una sola ratio resta intatta, il motivo è inidoneo a determinare la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioniConcorrenza sleale
RamiProprietà intellettualeProcesso civileCommerciale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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