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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13526/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento resa dal Tribunale di Napoli il 21/12/2022 ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: Ricci Emanuele propone due motivi: (1) errore di calcolo nella determinazione della pena concordata (la pena base indicata in sentenza risulterebbe di anni 5 e Euro 5.200 anziché anni 4 ed Euro 4.000 concordati), con conseguente inosservanza degli artt. 444 e 448 c.p.p. e presunta illegalità della pena; (2) difetto di motivazione della sentenza di patteggiamento, per omissione di una pur sintetica ricostruzione del fatto. D'Auria Luca propone un motivo unico fondato sulla violazione delle norme sulla regolarità della difesa (art. 178, comma 1, lett. c, 149 e 450, comma 5 c.p.p.), lamentando che il difensore di fiducia non fu regolarmente avvisato dell'udienza di convalida e che fu nominato un difensore d'ufficio, con conseguente nullità assoluta della sentenza per irregolarità delle notifiche e dell'assistenza tecnica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. In relazione a Ricci: il primo motivo è infondato perché, nel patteggiamento, gli errori nelle operazioni aritmetiche del calcolo della pena non sono sindacabili in Cassazione se il risultato finale non si discosta da quanto concordato tra le parti e non determina una pena illegale; il secondo motivo è infondato perché l'obbligo di motivazione nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti richiede una motivazione rapportata alla natura del patteggiamento, e una valutazione sintetica del fatto nell'ambito della sentenza è sufficiente a ratificare l'accordo. In relazione a D'Auria: il vizio per omesso avviso al difensore di fiducia è irrilevante quando l'imputato ha manifestato la volontà di patteggiare all'esito della convalida dell'arresto e prima del giudizio direttissimo e sia stato comunque assistito da un difensore d'ufficio; la volontà di patteggiare comporta rinuncia implicita a eccezioni processuali, incluse molte nullità, escluse quelle relative alla richiesta di patteggiamento e al consenso alla stessa. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod.proc.pen.

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte rileva che la manifestazione di volontà dell'imputato di concordare la pena comporta rinuncia implicita a eccezioni di nullità e che la sentenza di patteggiamento richiede una motivazione adeguata ma può essere sintetica.

  • art. 448, comma 2 cod.proc.pen.

    Norma introdotta per il sindacato sulle sentenze di patteggiamento; la Corte precisa che gli errori nei calcoli aritmetici funzionali alla determinazione della pena concordata non sono deducibili in Cassazione se il risultato finale non si discosta da quanto concordato e non è illegale.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.

    Criterio di cassazione relativo a violazione di legge penale. Usato dai ricorrenti per denunciare presunte violazioni formali nella determinazione della pena e nella motivazione; la Corte ha ritenuto tali doglianze infondate nel contesto del patteggiamento.

  • art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

    Criterio relativo a motivazione e valutazione delle prove; richiamato nel ricorso di D'Auria ma ritenuto inconcludente dato l'effetto rinunziatorio connesso al patteggiamento e la presenza del difensore d'ufficio.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo e dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte afferma che l'obbligo di motivazione vale anche per le sentenze di patteggiamento ma può essere soddisfatto con motivazione sintetica proporzionata alla natura dell'accordo.

  • art. 125 c.p.p., comma 3

    Richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni; la Corte lo applica alle sentenze di patteggiamento con la precisazione sulla sufficienza di motivazione sintetica.

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.

    Norma sulla nomina e diritto alla difesa d'ufficio; richiamata nel ricorso di D'Auria per censurare l'omesso avviso al difensore di fiducia.

  • art. 149 cod.proc.pen.

    Norma sulle nullità; invocata per sostenere la nullità derivante da irregolarità nelle notifiche al difensore, ma la Corte ne ha ridimensionato l'efficacia nel contesto del patteggiamento con difensore d'ufficio presente.

  • art. 450 comma 5 cod.proc.pen.

    Disposizione sulla convalida dell'arresto e sul giudizio direttissimo; richiamata nella censura di D'Auria relativa alla tempestiva informazione del difensore di fiducia.

  • art. 73, comma 4 e art. 80 lett. g) d.p.r. 309/1990; art. 391 ter e art. 110 cod.pen.

    Norme sostanziali relative ai reati per cui era stato patteggiato (illecita detenzione e traffico di stupefacenti, aggravanti e partecipazione). Sono le fattispecie di reato oggetto del patteggiamento, che hanno determinato la pena concordata.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le contestazioni relative a semplici errori aritmetici nel calcolo della pena non sono ammissibili in Cassazione se il risultato finale è conforme all'accordo tra le parti e la pena non è illegale.
  • L'obbligo di motivazione della sentenza si applica anche alle sentenze di patteggiamento, ma la motivazione può essere sintetica e proporzionata alla natura negoziale della decisione, purché risulti la valutazione essenziale del fatto e la verifica della liceità dell'accordo.
  • La mancata informazione del difensore di fiducia non determina automaticamente l'annullamento della sentenza di patteggiamento se l'imputato è stato comunque assistito da un difensore d'ufficio, ha manifestato la volontà di patteggiare e quindi ha implicitamente rinunciato a eccezioni processuali.
  • La scelta di patteggiare implica una rinuncia, anche implicita, a far valere molte nullità processuali, salvo quelle direttamente attinenti alla validità dell'accordo di patteggiamento e al consenso prestato.
  • In casi simili è importante verificare: (a) se il risultato della pena in sentenza corrisponde all'accordo complessivo; (b) se è presente una motivazione, seppur sintetica, che giustifichi la ratifica dell'accordo; (c) se l'imputato è stato effettivamente assistito da un difensore al momento della manifestazione della volontà di patteggiare.

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