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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32714/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un giudizio di rinvio davanti alla Corte d'appello, definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., nel quale la pena è stata rideterminata sulla base di un accordo raggiunto in udienza tra le parti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tramite il difensore, che i giudici di merito avrebbero applicato una pena diversa da quella concordata. Dalla verifica degli atti, consentita dalla natura del motivo, la Corte di cassazione ha accertato invece che la pena inflitta corrispondeva a quella concordata in udienza, anche nei passaggi intermedi di calcolo riportati a verbale. È stato inoltre rilevato che un precedente progetto di concordato privo del consenso del pubblico ministero era stato superato dall'accordo formalizzato in udienza. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso si risolvesse in una doglianza su un aspetto non più deducibile, perché attinente a una pena effettivamente concordata e non diversa da quella applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla difformità della pena rispetto al concordato, poiché dagli atti risultava che la pena inflitta coincideva con quella pattuita in udienza. Ha inoltre affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili le censure relative ai motivi rinunciati e alla quantificazione della pena, salvo che si denunci una illegalità della sanzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

    Il concordato in appello consente la definizione del giudizio sulla base dell'accordo delle parti; una volta formalizzato in udienza, esso supera eventuali precedenti proposte non perfezionate. Le doglianze su motivi rinunciati o sulla pena concordata sono inammissibili, salvo il caso di illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Nel regime del concordato in appello, la censura circa l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento è indicata dalla Corte come non deducibile nei limiti richiamati dalla massima citata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilità può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La Corte richiama la possibilità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità, in camera di consiglio, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma.

  • art. 1, comma 62, legge 23/6/2017 n. 103

    introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/6/2017 n. 103

    La disposizione è richiamata come fonte dell'introduzione del comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., applicabile dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla validità della formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione; non sono invece deducibili le doglianze su motivi espressamente rinunciati o sulla mera quantificazione della pena concordata.
  • La verifica della corrispondenza tra pena applicata e pena concordata può essere compiuta dalla Corte di cassazione mediante accesso diretto agli atti quando la doglianza investe il contenuto dell'accordo processuale.
  • Un precedente accordo non perfezionato o privo del consenso del pubblico ministero resta superato dall'accordo concluso e formalizzato successivamente in udienza, che diviene l'unico rilevante ai fini della decisione.
  • La censura sulla pena è scrutinabile in cassazione solo se la sanzione applicata esce dai limiti legali o assume caratteri di illegalità; altrimenti la doglianza è inammissibile nel giudizio definito con concordato in appello.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la valutazione equitativa della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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