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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2162/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (25/02/2022) perché la stessa è stata effettuata ad un difensore revocato (Avv. Giorgio Assenza) nonostante fosse stato depositato, in data 2/02/2019, l'incarico al nuovo difensore di fiducia Avv. Angelo Benvenuto; inoltre la notifica all'imputato è stata eseguita ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. nonostante risultasse dagli atti lo stato di detenzione sopravvenuto, con conseguente perfezionamento non corretto della notifica

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondata la doglianza. Ha constatato che il decreto di fissazione del giudizio di appello è stato notificato al difensore revocato e non al difensore di fiducia nominato, con la conseguenza che l'imputato è rimasto privo di assistenza difensiva nella fase di gravame. Inoltre la notifica all'imputato effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4 c.p.p. è risultata invalida poiché lo stato di detenzione era noto e la notifica avrebbe dovuto avvenire nel luogo di detenzione ai sensi dell'art.156 c.p.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Catania per il prosieguo

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    La mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità d'ordine generale e assoluta, insanabile, che impone l'annullamento della sentenza impugnata

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La notifica prevista da questo articolo (notifica all'imputato tramite domiciliare o difensore eletto) non può ritenersi valida se, dagli atti, risulta lo stato di detenzione dell'imputato; in tal caso prevale l'obbligo di notificare nel luogo di detenzione

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Quando l'imputato è detenuto la notifica del decreto di citazione deve avvenire nel luogo di detenzione anche se esiste una precedente elezione di domicilio; il mancato rispetto di tale regola comporta la nullità della notifica

Massime di principio

  • Occorre sempre notificare il decreto di citazione per appello al difensore di fiducia risultante negli atti al momento dell'emissione del decreto; la notifica ad un difensore revocato è nulla e può portare all'annullamento della sentenza
  • Se dagli atti emerge lo stato di detenzione dell'imputato, la notifica deve essere eseguita nel luogo di detenzione ai sensi dell'art.156 c.p.p.; non è sufficiente l'eleggibilità di un domicilio precedente
  • La mancata partecipazione del difensore di fiducia per notifica errata costituisce nullità assoluta (art.179 c.p.p.) e, se accertata, determina l'annullamento senza rinvio
  • In caso di annullamento per vizi di notifica in appello, gli atti vanno trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello per garantire imparzialità e regolare prosecuzione del processo
  • È importante per la difesa depositare e aggiornare tempestivamente le nomine/revoche del difensore e verificarne la trasmissione in cancelleria per evitare vizi di rappresentanza

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