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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 11938 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, imputandogli i redditi formalmente realizzati dalla società americana Credit Securization LLC, ritenuta soggetto interposto. Secondo l'Ufficio, l'operazione di acquisto e successiva cessione di crediti vantati da Federconsorzi verso lo Stato e la Regione Puglia, nonché il finanziamento infruttifero e il relativo accollo, erano stati utilizzati per attribuire formalmente alla società redditi che in realtà appartenevano al contribuente. L'Agenzia contestava inoltre la natura effettiva di alcuni finanziamenti ricevuti da società riconducibili allo stesso S. e sosteneva che egli fosse fiscalmente residente in Italia, nonostante la cittadinanza e l'iscrizione anagrafica nel Regno Unito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo, quarto e settimo motivo del ricorso dell'Agenzia, rigettato il nono e il decimo e dichiarato assorbiti gli altri motivi principali. Ha stabilito che l'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 si applica non solo all'interposizione fittizia, ma anche a quella reale, quando operazioni effettive siano utilizzate in modo improprio o elusivo per attribuire formalmente i redditi a un soggetto diverso dall'effettivo titolare. Ha inoltre censurato la valutazione della residenza fiscale, perché il giudice d'appello aveva esaminato gli indizi soltanto singolarmente senza valutarli complessivamente. È stata invece confermata la sufficienza della motivazione sui finanziamenti ricevuti dalle società, ritenuti effettivi sulla base della documentazione e delle precedenti decisioni di merito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudizio non si è quindi concluso definitivamente sull'imposta dovuta, ma il contribuente ha perso il vantaggio ottenuto in appello e la questione è stata rimessa a nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3

    Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.

    La norma riguarda ogni forma di interposizione nel possesso dei redditi, sia fittizia sia reale. È sufficiente che il soggetto formalmente titolare sia utilizzato, anche mediante operazioni effettive e giuridicamente valide, per eludere il regime fiscale applicabile e che l'effettiva titolarità del reddito risulti da presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • Art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione all'onere della prova degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria e della residenza fiscale.

  • Art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. La loro valutazione richiede prima un esame dei singoli indizi potenzialmente rilevanti e poi una valutazione complessiva della loro convergenza.

  • Art. 2 T.U.I.R.

    È richiamato per la determinazione dei soggetti fiscalmente residenti in Italia, da individuare sulla base dei criteri previsti dalla normativa interna.

  • Art. 43 c.c.

    È richiamato in relazione ai concetti civilistici di residenza e domicilio, rilevanti per la valutazione del centro degli affari e degli interessi del contribuente.

  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito

    La questione della residenza convenzionale deve essere valutata secondo i criteri previsti dalla Convenzione, inclusi quelli relativi all'abitazione permanente in caso di doppia residenza. La Corte ha comunque ritenuto necessario un nuovo esame complessivo degli elementi fattuali.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    È stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Una società realmente esistente e operativa non è automaticamente esclusa dall'applicazione della disciplina sull'interposizione: anche un'operazione effettiva può essere considerata elusiva se lo schema giuridico è utilizzato per separare formalmente il reddito dal suo effettivo titolare.
  • Per imputare un reddito al soggetto diverso dal titolare formale, l'Amministrazione deve fornire presunzioni gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle prima singolarmente e poi nel loro insieme.
  • L'iscrizione all'AIRE, la cittadinanza estera o una dichiarata residenza all'estero non sono decisive da sole: la residenza fiscale può dipendere dal centro effettivo degli affari, degli interessi e delle relazioni personali, valutato complessivamente.
  • La presenza di contratti di finanziamento, documentazione contabile, riconoscimenti dell'Amministrazione o iniziative dei curatori societari per ottenere la restituzione può sostenere la prova dell'effettività dei finanziamenti.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente la vittoria definitiva a una parte: elimina la decisione impugnata e impone al giudice di merito un nuovo esame secondo i principi stabiliti dalla Corte.

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