Cassazione Civile, Sentenza n. 6573/2020 del 09/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, cittadino maliano e musulmano, aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria e, in subordine, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di temere, in caso di ritorno nel proprio villaggio nella regione di Kayes, di essere ucciso dai familiari più anziani perché si era rifiutato di sposare la vedova di un proprio familiare; nel villaggio erano rimasti la moglie e il figlio. Il Tribunale di Genova, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 592/2017 depositata il 10 maggio 2017, aveva rigettato l’appello. Aveva giudicato il racconto lacunoso e inattendibile, escluso che nella regione di provenienza sussistesse violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato ai sensi dell’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007 e non ravvisato specifiche condizioni di vulnerabilità. Con il primo motivo il ricorrente, in relazione allo status di rifugiato, denunciava violazioni di legge e omesso esame di fatto decisivo, contestando la valutazione di non credibilità e l’esclusione del conflitto armato, nonché la mancata acquisizione d’ufficio di informazioni aggiornate sul Paese d’origine (COI). Con il secondo motivo, relativo alla protezione sussidiaria, denunciava violazioni di legge e omesso esame per il mancato approfondimento della prassi dei matrimoni forzati in Mali e del rischio per la vita derivante dal rifiuto del matrimonio. Con il terzo motivo, relativo alla domanda umanitaria subordinata, deduceva ulteriori violazioni di legge.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ritenuto insufficiente fondare il giudizio di non credibilità sul fatto che il richiedente non avesse precisato davanti alla Commissione territoriale la natura delle minacce e avesse riferito solo davanti al Tribunale il timore di essere ucciso: occorreva acquisire specifiche informazioni aggiornate sulla vigenza e sull’efficacia in Mali di metodi coercitivi diretti a imporre matrimoni forzati, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria. La Corte ha inoltre indicato che la costrizione al matrimonio può, ricorrendone le condizioni da accertare, integrare persecuzione o danno grave da trattamento inumano o degradante, anche quando provenga da soggetti non statali, se le autorità non contrastano tali atti o non offrono protezione adeguata. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 251/2007
Sarebbe stato invece necessario acquisire specifiche informazioni aggiornate sulla vigenza e l’efficacia, in Mali, di simili metodi coercitivi finalizzati ai matrimoni forzati, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
Il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice di acquisire informazioni specifiche e aggiornate sul Paese d’origine quando siano necessarie per valutare la rilevanza e l’effettività dei metodi coercitivi allegati dal richiedente.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Sarebbe stato invece necessario acquisire specifiche informazioni aggiornate sulla vigenza e l’efficacia, in Mali, di simili metodi coercitivi finalizzati ai matrimoni forzati, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.
Nell’esame della domanda, il giudice deve procurarsi informazioni aggiornate e pertinenti sul contesto del Paese d’origine, anziché arrestarsi alla valutazione del racconto senza verificare la situazione allegata.
art. 5, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
In proposito sono state richiamate anche le linee guida dell’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees – Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 7 maggio 2002 sulla persecuzione basata sul genere, il cui punto 25 specifica che si ha persecuzione anche quando una donna – ma, inutile dictu, lo stesso vale per l’uomo – viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali legate al suo genere.
Atti coercitivi posti in essere da soggetti non statali possono rilevare ai fini della persecuzione quando siano collegati a regole consuetudinarie locali e le autorità statali non li contrastino o non assicurino protezione.
art. 7 d.lgs. n. 251/2007
In proposito sono state richiamate anche le linee guida dell’UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees – Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) del 7 maggio 2002 sulla persecuzione basata sul genere, il cui punto 25 specifica che si ha persecuzione anche quando una donna – ma, inutile dictu, lo stesso vale per l’uomo – viene limitata nel godimento dei propri diritti a causa del rifiuto di attenersi a disposizioni tradizionali legate al suo genere.
Il rifiuto di conformarsi a disposizioni tradizionali legate al genere può comportare una limitazione dei diritti rilevante come persecuzione, se ricorrono le condizioni previste dalla disciplina, compresa l’assenza di protezione statale.
art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 251/2007
Ne consegue che, all’esito della doverosa acquisizione di specifiche COI, finalizzate all’accertamento dell’aspetto in discussione, la fattispecie potrà – ricorrendone le condizioni – essere ricostruita in termini di “danno grave” per “trattamento inumano o degradante” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b).
La costrizione a un matrimonio non voluto può integrare danno grave da trattamento inumano o degradante; la sua riconducibilità alla fattispecie richiede l’accertamento delle circostanze mediante COI specifiche.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
Il giudice d’appello ha confermato le valutazioni del giudice di primo grado quanto a: i) non credibilità del racconto del ricorrente (il quale, dichiarandosi musulmano e quindi poligamico, temeva che, tornando al proprio villaggio, dove erano rimasti la moglie e il figlio, fosse ucciso dai familiari più anziani a causa del suo rifiuto di sposare anche la vedova del proprio fratello o cugino), in quanto lacunoso, incongruo e inattendibile; ii) insussistenza di una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), con riguardo alla regione di provenienza del KAYES, collocata nella zona meridionale del Mali, non interessata dai problemi di terrorismo, criminalità e violenza delle regioni settentrionali e centrali; iii) esclusione di specifiche condizioni di vulnerabilità, anche in considerazione della inattendibilità del narrato e della situazione della zona di origine.
La disposizione è richiamata per la protezione sussidiaria fondata sulla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato; nel caso concreto, il giudice d’appello aveva escluso tale presupposto per la regione di Kayes.
Massime di principio
- Nel valutare una domanda di protezione internazionale fondata su minacce e coercizioni connesse a pratiche di matrimonio forzato, il giudice deve acquisire informazioni specifiche e aggiornate sul Paese d’origine circa la vigenza e l’effettività di tali pratiche; il dovere di cooperazione istruttoria non può essere omesso limitandosi alla valutazione di credibilità del racconto.
- La costrizione a un matrimonio non voluto può integrare persecuzione o danno grave da trattamento inumano o degradante anche se gli atti sono commessi da soggetti non statali, quando le autorità pubbliche non li contrastino o non siano in grado o non vogliano fornire protezione adeguata; la sussistenza dei presupposti va accertata in concreto, anche mediante COI.
- Il rifiuto di attenersi a consuetudini locali che impongono un matrimonio può comportare una limitazione dei diritti fondamentali rilevante ai fini della protezione, e il principio vale anche per l’uomo quando la coercizione sia collegata a disposizioni tradizionali di genere.
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