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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40490/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato la richiesta di concessione della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 03/01/2006 e il 03/01/2014. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse fondato il diniego su asseriti collegamenti con la criminalità organizzata, sulla caratura criminale evidenziata dalla D.D.A. e sui colloqui autorizzati con Luigi D'Alessandro (detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis), oltre alla pendenza di procedimenti per 416-bis relativi agli anni 2011-2015. Il ricorrente denunciava eccessiva valorizzazione di fatti risalenti e ininfluenti sui semestri richiesti, presunzioni non provate e carenza motivazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente motivato il nesso logico e temporale tra condotte gravemente successive e la mancata adesione all'opera rieducativa nei semestri anteriori. In particolare il Tribunale non ha spiegato in modo puntuale perché le imputazioni per 416-bis (2011-2015) e l'infrazione del novembre 2015 dovessero riverberarsi negativamente su periodi molto antecedenti, né ha adeguatamente esaminato e valutato i rilievi della D.D.A.. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di Napoli per integrare la motivazione e riconsiderare la richiesta, lasciando al giudice di merito la libertà di esito.

Norme richiamate

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354

    La norma richiede la prova della proficua partecipazione del condannato all'opera di rieducazione quale requisito per la liberazione anticipata; la concessione del beneficio è il riconoscimento di tale partecipazione e mira al reinserimento sociale.

  • art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    valutazione parametrandosi al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunita offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita esterna

    Stabilisce i criteri oggettivi per valutare la partecipazione al trattamento: adesione alle attività trattamentali e mantenimento di una condotta corretta nei rapporti interni ed esterni.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato associativo riferito alla criminalità organizzata; la contestazione per tali fatti è di per sé elemento di gravità che però, per influire su valutazioni anteriori, deve essere collegata motivatamente alla mancanza di adesione al percorso rieducativo.

  • art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma relativa a specifiche fattispecie contravvenzionali o reati connessi alla circolazione; citata come episodio successivo alla finestra temporale valutata, la sua incidenza sui periodi precedenti necessita di adeguata motivazione.

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    Regime detentivo speciale per detenuti di particolare pericolosita; la frequentazione o i colloqui con persone sottoposte a 41-bis possono essere considerati elementi, ma richiedono accertamento probatorio e adeguata valutazione motivazionale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Viene richiamato come motivo di doglianza nella censura per violazione di legge e vizio di motivazione nella decisione impugnata dinanzi alla Cassazione.

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata è discrezionale ma richiede motivazione adeguata e puntuale: il giudice deve spiegare come elementi negativi, specie se successivi, incidano sui periodi anteriori valutati.
  • Per far ricadere su semestri precedenti condotte successive occorre dimostrare che esse sono particolarmente gravi e sintomatiche di una perdurante adesione a modelli di illegalità, tali da escludere prognosticamente la rieducazione anche nei periodi antecedenti.
  • Segnalazioni esterne (es. note della D.D.A.) o legami familiari con persone coinvolte nella criminalità non possono sostituire un accertamento motivato: il giudice deve esporre i fatti, le prove e il nesso logico che giustifica il rigetto.
  • La valutazione deve considerare sia l'impegno concreto del detenuto nelle attività trattamentali sia la condotta quotidiana e i rapporti corretti con operatori, compagni e famiglia, come parametri concreti di rieducazione.
  • In casi di motivazione carente o di uso di presunzioni non supportate da adeguata prova il rimedio è l'annullamento con rinvio per reintegrare la motivazione; il difensore deve quindi fornire elementi probatori e di contesto per dimostrare la proficua partecipazione al trattamento.

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