Cassazione Penale, Ordinanza n. 22702/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione. L'unico motivo dedotto riguardava vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era del tutto generica, poiché non indicava gli elementi posti a fondamento della doglianza e non consentiva di individuare i rilievi mossi né di esercitare il controllo di legittimità richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a far comprendere la censura; la genericità impedisce al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il controllo richiesto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente nei limiti richiesti dalla sua funzione: non è ammissibile una doglianza che si limiti a formulazioni apodittiche o generiche senza indicare concretamente gli elementi posti a base della censura.
- Quando il ricorso non consente di comprendere quali siano i rilievi effettivamente mossi alla sentenza impugnata, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della contestazione.
- La censura sulla determinazione della pena, per essere scrutinabile in cassazione, deve individuare in modo puntuale i vizi denunciati e i parametri della lamentata illegittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22642/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22643/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22664/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22665/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22666/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_penale · 17 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22667/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →