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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35098/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, in riforma della decisione del Giudice di pace, aveva respinto la richiesta di rimborso per il costo di noleggio di un'auto sostitutiva; il ricorrente deduceva violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando che la sentenza avesse subordinato il rimborso alla prova di un utilizzo continuativo dell'auto sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto pregiudiziale e decisiva la violazione del contraddittorio per mancata chiamata in giudizio del proprietario del veicolo responsabile (litisconsorte necessario) nella procedura di risarcimento diretto ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005. Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento al Giudice di pace di Milano, in persona di altro magistrato, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pretermesso e per nuovo esame, comprensivo della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Norma generale sulla responsabilità aquiliana richiamata come fondamento del diritto al risarcimento, ma non esaminata nel merito a causa del vizio processuale sul contraddittorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Motivo di ricorso invocato (violazione di norme processuali); la Corte ha però deciso la causa sulla base di rilievi pregiudiziali di ordine processuale (litisconsorzio necessario), rendendo superfluo l'esame nel merito del motivo di cassazione.

  • art. 149 d.lgs. n. 209/2005

    Decreto sulle assicurazioni: nella procedura di risarcimento diretto prevista da questa norma sussiste il litisconsorzio necessario del danneggiante/proprietario del veicolo rispetto all'azione proposta dal danneggiato contro il proprio assicuratore.

  • art. 144 comma 3 d.lgs. n. 209/2005

    Riferimento normativo richiamato per analogia a conferma che la partecipazione del proprietario/danneggiante è necessaria nei giudizi relativi alla RC auto; la Corte applica il principio anche nella procedura di risarcimento diretto.

  • art. 354 cod. proc. civ.

    Norma sul rimessione al giudice di prime cure: la Corte rileva che il giudice d'appello non ha rimesso la causa al primo grado per integrare il contraddittorio, contribuendo al vizio processuale.

  • art. 383 terzo comma cod. proc. civ.

    Norma che autorizza la Corte di Cassazione, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sanata nei gradi precedenti, ad annullare le pronunce e rinviare la causa al giudice di prime cure; norma applicata per disporre la cassazione e il rinvio.

Massime di principio

  • Nelle azioni di risarcimento diretto ex art. 149 d.lgs. 209/2005 il proprietario/danneggiante è litisconsorte necessario: deve essere chiamato in giudizio o il processo è viziato.
  • Se il giudice di primo grado e quello d'appello non integrano il contraddittorio quando necessario, la Cassazione può cassare d'ufficio e rinviare la causa al primo giudice per integrazione e nuovo esame.
  • Le questioni di merito (es. prova dell'uso continuativo dell'auto sostitutiva) possono restare inedite se sussiste un vizio processuale pregiudiziale che impedisce la decisione sul fondo.
  • Quando l'assicuratore impugna una sentenza o contesta il quantum, il proprietario del veicolo assicurato ha interesse diretto e va sempre considerato parte necessaria del processo, anche se è rimasto contumace in primo grado.
  • Per evitare la nullità del processo, il danneggiato che promuove azione diretta contro il proprio assicuratore dovrebbe verificare e, se necessario, attivare la chiamata in causa del responsabile civile (proprietario del veicolo terzo).

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