Sentenza n. 1231/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - della Determina Dirigenziale n. 309 del 6.2.2026 con cui il Comune di Siena, in qualità di centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha aggiudicato la “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza attiva armata presso gli uffici giudiziari di Pistoia per un periodo di mesi 36” (CIG: B8A2822683), in favore de Il Globo Vigilanza s.r.l. (aggiudicazione), comunicata ai sensi dell’art. 90 D.Lgs n. 36/2026 con nota Prot. 202/2026 del 10.2.2026 (comunicazione aggiudicazione); - dell’Atto Dirigenziale n. 298 del 5.2.2026 con cui il Comune di Siena, in qualità di centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha approvato i verbali di gara ed ha quindi disposto di procedere con l’aggiudicazione in favore de Il Globo Vigilanza s.r.l.; - dell’Atto Dirigenziale n. 62 del 13.1.2026 con cui il Comune di Siena, in qualità di centrale di committenza per conto della Procura della Repubblica di Pistoia, ha individuato i concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche; - della relazione del RUP in merito alla valutazione di congruità dei costi della manodopera indicati da Il Globo Vigilanza; - di tutti i verbali delle sedute pubbliche e private della Commissione e del Seggio di gara ed in particolare del verbale n. 2 di valutazione delle offerte tecniche e il verbale n. 4 in merito al soccorso istruttorio avviato nei confronti dei primi due concorrenti in graduatoria (verbali); - ove occorrer possa, di tutti gli atti di gara, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato; - della nota Prot. n. 914/2025 del 27 maggio 2025 della Procura di Pistoia (nota della Procura del 27 maggio 2025); - del riscontro alla suddetta nota del Ministero della Giustizia prot. n. 123637 del 17 giugno 2025 (riscontro Ministero del 17 giugno 2025); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se medio tempore stipulato, con espressa domanda di subentro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva a Il Globo Vigilanza s.r.l. della procedura aperta per i servizi di vigilanza attiva armata presso gli uffici giudiziari di Pistoia, con domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e subentro
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, terza classificata, ha impugnato l'aggiudicazione, gli atti di gara, i verbali e la valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, deducendo due motivi. Con il primo ha denunciato violazione della lex specialis, del d.lgs. 36/2023 ed eccesso di potere, contestando i punteggi attribuiti dalla Commissione mediante il metodo del confronto a coppie per i criteri discrezionali nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11. Ha lamentato valutazioni erronee, illogiche e sbilanciate a favore delle prime due classificate, nonché incoerenza tra i giudizi sintetici e i coefficienti numerici. La ricorrente ha sostenuto che l'attribuzione del punteggio massimo per ciascun criterio avrebbe comportato un incremento di 31,29 punti e il conseguimento del primo posto. In via subordinata, con il secondo motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 5 e 37 del d.lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.5, sostenendo che la Procura e il Ministero della Giustizia non avrebbero adempiuto agli obblighi di programmazione triennale degli acquisti e che tale omissione avrebbe viziato l'intera procedura di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dalle parti resistenti e dalla controinteressata. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile, oltre che infondato. Il Collegio ha escluso che la ricorrente avesse superato la prova di resistenza: dopo aver ritenuto corrette le valutazioni relative ai criteri nn. 5, 6 e 11, il massimo incremento ipotizzabile per i soli criteri nn. 1, 3 e 4 avrebbe portato il punteggio della ricorrente a 80,84, comunque inferiore agli 85,81 punti dell'aggiudicataria. Pertanto, l'eventuale accoglimento delle residue censure non avrebbe procurato l'utilità concreta dell'aggiudicazione. Nel merito, il giudice ha comunque verificato che le valutazioni della Commissione sui criteri nn. 5, 6 e 11 erano coerenti sia formalmente sia sostanzialmente con la lex specialis. Per il criterio n. 5, la preferenza accordata alle offerte dotate di piattaforme informatiche e sistemi strutturati di monitoraggio dei rapporti con la stazione appaltante è stata ritenuta coerente con il parametro dell'efficacia delle soluzioni; la proposta della ricorrente, basata soprattutto su referenti, comunicazioni e riunioni periodiche, poteva ragionevolmente ricevere un punteggio inferiore. Per il criterio n. 6, la maggiore valorizzazione delle offerte caratterizzate da percorsi formativi strutturati, monitoraggio continuativo, indicatori e verifiche è stata ritenuta coerente con il criterio, che non premiava la mera presenza di corsi ma l'efficacia e la capacità di mantenere nel tempo le competenze del personale. Per il criterio n. 11, è stata ritenuta legittima la preferenza per offerte contenenti una descrizione tecnica dettagliata dei sistemi antincendio e antintrusione e delle attività di fornitura, posa, manutenzione, sostituzione e gestione, rispetto alla proposta della ricorrente, maggiormente incentrata su videosorveglianza, collegamento alla centrale e continuità operativa. Il secondo motivo è stato respinto nel merito. L'art. 37 del d.lgs. 36/2023 configura la programmazione triennale degli acquisti come obbligo strutturale e funzionale del ciclo di vita del contratto, con finalità di pianificazione, trasparenza e razionalizzazione della spesa, ma non prevede che la mancata programmazione determini automaticamente la nullità o l'annullabilità della successiva procedura di gara. L'omissione può assumere rilievo solo se sia dimostrata una concreta lesione, ad esempio per effetti distorsivi sulla concorrenza e sulla trasparenza, frazionamenti artificiosi o elusione delle regole di evidenza pubblica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente: euro 4.000,00 in favore del Comune di Siena, euro 2.000,00 in favore del Ministero della Giustizia ed euro 2.000,00 in favore dell'aggiudicataria, oltre accessori ove dovuti.
Norme richiamate
artt. 16 e 18 del disciplinare di gara
La lex specialis disciplinava la valutazione dei criteri discrezionali mediante attribuzione di coefficienti attraverso il confronto a coppie e successiva conversione in punteggi; le valutazioni della Commissione sono state ritenute coerenti con tali regole.
art. 37 d.lgs. 36/2023
La programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi costituisce un obbligo strutturale del ciclo di vita del contratto, ma la norma non prevede una sanzione automatica di nullità o annullabilità della procedura di affidamento successiva in caso di omissione.
Allegato I.5 d.lgs. 36/2023
Definisce schemi, priorità, condizioni di modifica e raccordi della programmazione, confermandone la funzione organizzatoria, contabile e di trasparenza, senza configurarla come causa automatica di invalidità della gara.
artt. 1, 2, 3 e 5 d.lgs. 36/2023
I principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato e della buona fede orientano l'attività contrattuale pubblica, ma la dedotta omissione programmatoria deve tradursi in una concreta lesione dei principi o della posizione del concorrente per assumere rilievo invalidante.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della comunicazione dell'aggiudicazione ai concorrenti.
Massime di principio
- Nelle controversie promosse dal concorrente terzo classificato contro l'aggiudicazione, la prova di resistenza costituisce una condizione dell'azione: il ricorrente deve dimostrare ex ante che l'accoglimento delle censure gli procurerebbe un'utilità concreta, attuale e immediata, normalmente consistente nella ragionevole certezza di conseguire l'aggiudicazione o, in presenza di vizi generali, la riedizione della gara.
- Quando alcune censure sui punteggi siano già ritenute infondate e, anche ipotizzando l'accoglimento delle residue contestazioni, il ricorrente non potrebbe superare il punteggio dell'aggiudicatario, il ricorso contro l'aggiudicazione è inammissibile per difetto di interesse, oltre che infondato nel merito delle censure esaminate.
- Il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione di gara non consente al giudice di sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'organo tecnico; la valutazione è legittima quando il giudizio qualitativo e il punteggio risultano coerenti tra loro e la graduazione comparativa è logicamente riconducibile ai parametri della lex specialis.
- Nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica che richiedono l'efficacia delle soluzioni, la Commissione può valorizzare il grado di strutturazione, dettaglio, verificabilità e continuità delle proposte, non essendo sufficiente la mera enunciazione astratta di attività o strumenti.
- L'obbligo di programmazione triennale degli acquisti previsto dall'art. 37 del d.lgs. 36/2023 è un dovere strutturale e funzionale dell'amministrazione, ma la sua omissione non determina automaticamente l'invalidità della gara successiva in assenza di una specifica sanzione legislativa; occorre dimostrare una concreta incidenza lesiva, quale distorsione della concorrenza, violazione della trasparenza, frazionamento artificioso o elusione delle regole di evidenza pubblica.
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