Sentenza n. 4488/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: A. della Determinazione del Direttore Generale della Soresa s.p.a. n. 228 del 12.9.2024, avente ad oggetto “procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di protesi d’anca, di ginocchio, di spalla, cementi e strumenti per chirurgia protesica per le aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere universitarie, Irccs della Regione Campania e della regione Molise - aggiudicazione”, nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 28 della procedura di gara recante C.I.G. 9845673A61, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione; B. della nota pec inoltrata, in data 13.9.2024, dalla Soresa s.p.a., di comunicazione della determinazione impugnata sub A); C. se ed in quanto lesivi, di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 28, assegnano punteggi erronei e/o falsati; D. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente; per la condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, ai fini dello scorrimento della graduatoria, collocandola in posizione avanzata rispetto all’attuale, o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Device & Tech s.r.l. il 28\11\2024, per l’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, sulla base di ulteriori censure. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Innomed s.r.l. il 27\12\2024 per l’annullamento 1) della determinazione del Direttore Generale della Soresa s.p.a. n. 228 del 12 settembre 2024, con cui si è disposto: - di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice; - l’aggiudicazione del Lotto 28, relativo a “Cotili da revisione non cementato emisferico ad alta porosità multiforo”, per un valore triennale a base d’asta di euro 2.917.530,00 (CIG 9845673A61), della “procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di protesi d’anca, di ginocchio, di spalla cementi e strumenti per chirurgia protesica per le aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere universitari, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise”; 2) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui, in particolare, i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, e segnatamente il verbale n.28 della seduta del 4/12/2023 e la relativa tabella, nella quale sono state effettuate le valutazioni e attribuiti i punteggi relativi all’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto in questione. Per quanto riguarda, infine, i motivi aggiunti presentati da Device & Tech s.r.l. il 27\12\2024 per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, nonché, in aggiunta, della Relazione a firma della Commissione di Gara sul ricorso, con conferma dei giudizi espressi, depositata in giudizio in data 2.12.2024 per la condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, ai fini dello scorrimento della graduatoria, collocandola in posizione avanzata rispetto all’attuale. o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Innomed s.r.l. il 13\1\2025, per l’annullamento degli atti già oggetto di impugnazione tramite il ricorso incidentale, sulla base di ulteriori censure.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 28 di una procedura aperta telematica per la fornitura di protesi ortopediche, nella parte relativa alla graduatoria e ai punteggi attribuiti alle offerte
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 28, sostenendo che all’impresa sesta classificata, Innomed s.r.l., fossero stati attribuiti punteggi non dovuti e che, viceversa, alla ricorrente fossero stati erroneamente negati alcuni punteggi. In particolare, ha contestato l’attribuzione a Innomed di due punti per l’inserto standard in ceramica con diametro interno di 28 mm, non presente nell’offerta, e di quattro punti per il follow-up superiore a cinque anni, nonostante la documentazione dichiarasse un follow-up quadriennale e riguardasse un prodotto diverso da quello offerto. Ha inoltre dedotto il mancato riconoscimento di un punto per un inserto in polietilene con due angolazioni di spalletta antilussante. Con motivi aggiunti ha contestato anche la riparametrazione dei punteggi. Innomed ha proposto ricorso incidentale, lamentando sia il mancato riconoscimento di un ulteriore punto per la gamma dimensionale della testa in lega metallica, sia l’erroneità dei giudizi tecnico-discrezionali su vari sub-parametri relativi a strumentario, assistenza post-vendita e formazione, sia l’attribuzione a Device & Tech di quattro punti per inserti in ceramica e di 0,80 punti per la gamma dimensionale del cotile. La verificazione tecnica ha confermato alcuni rilievi di entrambe le imprese: a Innomed dovevano essere sottratti quattro punti; a Device & Tech dovevano essere sottratti 4,80 punti. Le ulteriori contestazioni relative alle valutazioni tecnico-discrezionali sono state ritenute inidonee, perché dirette a sostituire il giudizio soggettivo della concorrente a quello della Commissione senza dimostrare manifesta illogicità, travisamento o contraddittorietà.
La decisione
Il Collegio ha accolto per quanto di ragione il ricorso incidentale di Innomed e ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti di Device & Tech. Ha ritenuto fondati i rilievi di Device & Tech sull’attribuzione a Innomed di due punti per l’inserto ceramico da 28 mm e di ulteriori due punti per il follow-up superiore a cinque anni: gli elementi documentali dimostravano rispettivamente l’assenza del prodotto richiesto e l’impossibilità di riferire gli studi e il rating ODEP al dispositivo effettivamente offerto. Tuttavia, ha ritenuto fondati anche i motivi aggiunti incidentali con cui Innomed contestava a Device & Tech l’attribuzione di quattro punti per gli inserti in ceramica e di 0,80 punti per la gamma dimensionale del cotile, non comprovati in modo univoco dalla documentazione tecnica. È stata invece respinta la doglianza incidentale relativa all’ulteriore misura della testa in lega metallica, poiché la gamma offerta non era completa, nonché le contestazioni sui punteggi discrezionali, non essendo emersi errori manifesti o irragionevolezza. All’esito, Innomed è scesa da 69,08 a 65,08 punti, mentre Device & Tech è scesa da 66,35 a 61,55 punti; quest’ultima è rimasta quindi alle spalle di Innomed con un distacco di 3,53 punti. La censura sulla riparametrazione è stata dichiarata ininfluente, perché anche il suo eventuale accoglimento non avrebbe colmato il divario. Il contratto non è stato dichiarato inefficace né sono state disposte misure di subentro o scorrimento. Il compenso del verificatore è stato posto a carico esclusivo di Soresa; le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
Disciplina il rito speciale applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Invocati per la declaratoria di inefficacia del contratto, ma non applicati in senso favorevole alla ricorrente, essendo stato rigettato il ricorso principale.
art. 17.2 del disciplinare di gara
un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata
Prevede l’attribuzione di punteggi discrezionali sulla base della valutazione tecnica della Commissione.
art. 17.4 del disciplinare di gara
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio qualitativo e quantitativo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato
Disciplina la riparametrazione dei punteggi; la relativa censura è stata ritenuta ininfluente sull’esito della gara.
art. 12.1 del disciplinare di gara
Prevede come facoltativa, e non obbligatoria, la richiesta di campioni dei prodotti.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, quando la lex specialis prevede un punteggio tabellare o quantitativo automatico, il punteggio può essere attribuito soltanto se la documentazione dell’offerta dimostra in modo chiaro e univoco il possesso della caratteristica tecnica richiesta; la mancata prova comporta la sottrazione del punteggio, senza possibilità di valorizzare elementi meramente analoghi o non riferibili al prodotto offerto.
- La valutazione dell’offerta deve riferirsi al prodotto effettivamente presentato in gara: studi scientifici, rating o documentazione relativi a un dispositivo diverso non possono giustificare l’attribuzione di un punteggio premiale per il prodotto offerto.
- Il sindacato giurisdizionale sui giudizi tecnico-discrezionali della Commissione di gara non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione; sono censurabili soltanto errori manifesti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o contraddittorietà ictu oculi evidenti.
- La documentazione tecnica lacunosa o non univoca, che non consenta di ricostruire il dato quantitativo richiesto dalla lex specialis, impedisce l’attribuzione del relativo punteggio, anche quando l’operatore dichiari in termini generali una gamma di prodotti più ampia.
- Una censura sui criteri di calcolo o sulla riparametrazione dei punteggi è ininfluente quando, anche ipotizzandone l’accoglimento, il concorrente non potrebbe comunque superare l’operatore controinteressato per effetto delle altre definitive rettifiche di punteggio.
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