Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 975/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4350/2024

Giustizia amministrativa202503806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4350/2024, recante condanna all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 4350/2024, notificata al Ministero il 7 gennaio 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 3 giugno 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero ad assegnare alla docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, mediante emissione di un buono elettronico di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato la mancata impugnazione della sentenza e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventualità di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario da lui delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Gli eventuali depositi del commissario dovranno essere effettuati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico secondo le modalità indicate in motivazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori se spettanti e contributo unificato se versato, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; verificati il giudicato e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice ordina l'esecuzione del titolo e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione di obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione presuppone l'inutile decorso del termine previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta quale ausiliario del giudice.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, considerato autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine di decadenza per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

  • Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75

    Richiamata per i criteri di liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua conoscenza da parte dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento pecuniario per ordinare l'esecuzione integrale del giudicato.
  • Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'incarico esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.