Risoluzione n. 393 del 28/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA del 10% si applica solo ai contratti di scrittura relativi agli spettacoli indicati dal n. 123 della Tabella A, Parte III, DPR 633/1972, e non alle prestazioni tecniche o di allestimento. Esclude inoltre l’estensione del beneficio ai contratti tra produttore e organizzatore quando questi comprendono un pacchetto unitario di servizi tecnici e artistici.
IVA agevolata 10% sui contratti di scrittura connessi agli spettacoli teatrali
IVA agevolata sui contratti di scrittura connessi agli spettacoli
La risoluzione esamina l’ambito applicativo dell’aliquota IVA ridotta del 10% prevista dal n. 119 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali. Il documento chiarisce quali prestazioni possano beneficiare dell’agevolazione e ne delimita il perimetro rispetto ai servizi tecnici e ai rapporti contrattuali tra produttore e organizzatore.
Quesito presentato dall’istante
L’associazione Alfa, operante a livello nazionale nel settore dei concerti di musica leggera, chiede se l’aliquota IVA del 10% si applichi anche:
- ai servizi tecnici per la realizzazione di eventi spettacolistici, come forniture di palcoscenico, scenografie, impianti per suono, luci e immagini;
- alle prestazioni professionali del personale addetto a progettazione, installazione e funzionamento di tali strutture e impianti;
- ai contratti stipulati tra produttori e organizzatori, oltre che ai contratti tra artisti e produttori.
Soluzione interpretativa dell’istante
Secondo Alfa, l’agevolazione dovrebbe riguardare non solo le prestazioni artistiche oggetto del contratto di scrittura, ma anche tutte le attività necessarie alla realizzazione materiale dello spettacolo, compresi forniture e servizi tecnici. L’istante ritiene inoltre che il produttore operi come mandatario senza rappresentanza dell’artista e che, quindi, l’aliquota del 10% debba estendersi anche al rapporto con l’organizzatore finale.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il n. 119 della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/1972, che assoggetta al 10% i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali. Viene inoltre richiamato l’art. 1, comma 300, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norma di interpretazione autentica, secondo cui tali contratti devono intendersi quelli connessi con gli spettacoli individuati al n. 123 della medesima Tabella A, Parte III.
In base alla circolare n. 37/E del 7 giugno 2007, il n. 123 comprende:
- spettacoli teatrali di qualsiasi tipo;
- opere liriche;
- balletto;
- prosa;
- operetta;
- commedia musicale;
- rivista;
- concerti vocali e strumentali;
- attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
- spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.
Interpretazione dell’Agenzia sulle prestazioni agevolabili
L’Agenzia afferma che il riferimento ai “contratti di scrittura” delimita l’ambito dell’aliquota agevolata, anche alla luce della direttiva comunitaria 2006/112/CE, art. 98, comma 2, e allegato III, n. 9, che consente aliquote ridotte per prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare a scrittori, compositori e artisti interpreti.
L’agevolazione spetta quindi alle prestazioni che hanno natura artistica e sono rese da soggetti che apportano un contributo interpretativo o innovativo, personale e professionale, all’evento spettacolistico.
Esclusione dei servizi tecnici e di allestimento
Sono escluse dall’aliquota del 10% le prestazioni rese da soggetti coinvolti nell’allestimento dello spettacolo quando siano finalizzate alla realizzazione della struttura o alla fornitura di materiali. La risoluzione cita, a titolo esemplificativo:
- service;
- pianoforti;
- palchi;
- affitto locali;
- altre forniture analoghe.
Tali prestazioni sono qualificate come generiche prestazioni di servizi e, in quanto tali, soggette all’aliquota IVA ordinaria.
Contratti tra produttore e organizzatore
L’Agenzia non condivide la tesi dell’istante secondo cui l’aliquota ridotta si estenderebbe anche ai contratti tra produttore e organizzatore. Dal contenuto dell’istanza emerge infatti che il produttore svolge un insieme complesso di attività, acquistando separatamente servizi e materiali e rivendendoli poi all’organizzatore in un pacchetto unitario.
Secondo la risoluzione, questi contratti non sono riconducibili a un mandato con l’artista e non possono quindi beneficiare dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di scrittura.
Esito finale
La risoluzione conclude che:
- il 10% si applica solo ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli individuati dal n. 123 della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/1972;
- restano escluse le prestazioni tecniche, di struttura e di fornitura di materiali;
- non è possibile estendere il beneficio ai contratti stipulati tra produttore e organizzatore.
La risposta è resa nell’ambito della consulenza giuridica disciplinata dalla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 28 dic 2007Risoluzione n. 392 del 28/12/2007
- Risoluzione · 28 dic 2007Risoluzione n. 394 del 28/12/2007
- Risoluzione · 28 dic 2007Risoluzione n. 395 del 28/12/2007
- Risoluzione · 2 gen 2008Risoluzione n. 1 del 2/01/2008
- Risoluzione · 21 dic 2007Risoluzione n. 389 del 21/12/2007
- Risoluzione · 21 dic 2007Risoluzione n. 390 del 21/12/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →