Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 392 del 28/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia esclude il rimborso infrannuale IVA richiesto da ALFA per il corrispettivo pagato subentrando come utilizzatore in un contratto di leasing, perché non si tratta di acquisto del bene ammortizzabile ma di cessione della posizione contrattuale. L’interpello è dichiarato inammissibile per mancanza di preventività, ma l’Agenzia esamina comunque il merito e nega il diritto al rimborso ex art. 38-bis d.P.R. 633/1972.

Rimborso infrannuale IVA su cessione di contratto di leasing di immobile strumentale

Rimborso infrannuale IVA e cessione di contratto di leasing

Il documento riguarda un’istanza di interpello presentata da ALFA in tema di rimborso infrannuale dell’IVA ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972. La questione nasce dal subentro della società, come utilizzatore, in un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile strumentale classificato catastalmente in categoria D/7.

Quesito prospettato

ALFA, società attiva nella compravendita e gestione di immobili urbani e rustici, in data 1º febbraio 2007 è subentrata alla società BETA in un contratto di leasing, dietro corrispettivo di euro 338.462, di cui euro 56.410 per IVA. L’oggetto del leasing era un laboratorio artigianale con uffici, servizi, accessori e pertinenze, qualificato come bene immobile strumentale. La società chiede se, in tale situazione, ricorrano i presupposti per ottenere il rimborso infrannuale dell’IVA.

Posizione della società istante

Secondo ALFA, l’acquisto del contratto di leasing sarebbe equiparabile all’acquisto diretto del bene oggetto del contratto. Su tale base, la società ritiene di aver effettuato un acquisto di bene ammortizzabile per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti di beni e servizi imponibili IVA e, dunque, di avere diritto al rimborso infrannuale.

Inammissibilità dell’interpello

L’Agenzia rileva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, l’istanza di interpello deve essere presentata prima di porre in essere il comportamento o dare attuazione alla norma oggetto di interpello. Nel caso concreto, ALFA aveva già presentato istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972; perciò l’interpello è considerato privo del requisito di preventività e dichiarato inammissibile.

Esame del merito svolto dall’Agenzia

Pur dichiarando l’inammissibilità, l’Agenzia esamina comunque il merito della questione come attività di consulenza giuridica, precisando che tale risposta non produce gli effetti tipici dell’interpello di cui all’art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 212 del 2000.

L’Agenzia ricorda che il credito IVA di fine anno è rimborsabile solo al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 30, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 o da altre disposizioni del medesimo decreto. In particolare, l’art. 30, comma 3, lettera c), consente il rimborso dell’eccedenza detraibile, oltre la soglia di euro 2.582,28, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili.

Rimborso infrannuale ex art. 38-bis e beni ammortizzabili

L’art. 38-bis, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come integrato dall’art. 52 della legge n. 342 del 2000, consente il rimborso infrannuale anche ai contribuenti che effettuano acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA. La ratio della norma è agevolare il recupero dell’IVA per chi realizza investimenti in beni ammortizzabili, evitando un aggravio finanziario.

Trattamento del leasing ai fini del rimborso

L’Agenzia richiama precedenti chiarimenti secondo cui il rimborso è ammissibile quando l’IVA riguarda l’acquisizione di beni ammortizzabili anche in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria, e quando si tratta di beni acquistati dalle imprese di leasing, purché le regole delle imposte dirette consentano la deduzione del costo per quote di ammortamento.

Viene inoltre richiamata la definizione di locazione finanziaria contenuta nell’art. 17 della legge n. 183 del 1976, secondo cui l’operazione riguarda beni acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta del conduttore, con assunzione dei rischi da parte di quest’ultimo e facoltà di acquisto finale.

Profili fiscali e soggetto titolare del bene

Sul piano delle imposte dirette, l’art. 102, comma 7, del Tuir prevede che, per i beni concessi in locazione finanziaria, l’impresa concedente deduce le quote di ammortamento e l’impresa utilizzatrice deduce i canoni di locazione. L’Agenzia evidenzia che è il concedente, quale proprietario del bene, a effettuare l’ammortamento e a beneficiare del rimborso dell’IVA assolta sull’acquisto o sulla costruzione del bene ammortizzabile.

Tale impostazione opera indipendentemente dal criterio contabile adottato dall’utilizzatore, compreso il metodo finanziario previsto dallo IAS 17, che contabilizza il bene come se fosse acquistato in proprietà. A sostegno di questa impostazione vengono richiamate la sentenza della Corte di Cassazione n. 8292 del 26 maggio 2003 e la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 70 del 10 luglio 2006, entrambe nel senso che il diritto alla deduzione delle quote di ammortamento spetta alla sola impresa concedente e che i beni in leasing non riscattati non possono essere considerati beni di proprietà dell’utilizzatore ai fini del rimborso come beni ammortizzabili.

Applicazione al caso concreto

Nel caso esaminato, ALFA non è il concedente del bene, ma ha acquistato il contratto di leasing subentrando nella posizione dell’utilizzatore. Inoltre, non ha esercitato il diritto di riscatto e quindi non ha acquistato la proprietà del bene. Di conseguenza, in capo ad ALFA non si è realizzato il presupposto dell’acquisto del bene richiesto dall’art. 30, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972.

L’Agenzia sottolinea anche che nel contratto di cessione del leasing le parti hanno espressamente riconosciuto la proprietà del bene in capo a un soggetto terzo, GAMMA, e che la cessionaria si è impegnata a versare a quest’ultimo i canoni dovuti. Ciò conferma che la società istante ha acquistato solo la posizione contrattuale di utilizzatore.

Conclusione

L’Agenzia delle Entrate conclude che, per l’IVA assolta sul corrispettivo pagato per l’acquisto, quale utilizzatore, del contratto di leasing relativo a un bene ammortizzabile, ALFA non ha diritto al rimborso infrannuale ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.