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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00132/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia trae origine da due contratti di appalto stipulati per l'installazione di impianti autonomi di riscaldamento in alloggi in costruzione. L'appaltatrice conveniva in giudizio il committente chiedendo il pagamento di una somma residua a titolo di corrispettivo, deducendo che, per reciproci inadempimenti, era stato pagato solo un importo riferito a 22 impianti effettivamente installati e collaudati, a fronte di una previsione iniziale di 96 impianti per uno dei contratti. Il tribunale riconosceva un credito, ma lo quantificava sulla base di una valutazione tecnica ed equitativa: prezzo desunto da un prezziario delle opere pubbliche, in assenza di documentazione contabile sui costi di acquisto, con applicazione di uno sconto del 30% ritenuto conforme alla prassi commerciale. In appello il gravame contro tale quantificazione veniva rigettato, anche perché le contestazioni erano ritenute generiche, così come erano state respinte le doglianze su extrapetizione e spese. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 115 e 2697 c.c./c.p.c. sostenendo che il giudice d'appello avesse indebitamente elevato a fatto notorio la prassi dello sconto del 30% sui materiali, basandosi su una valutazione soggettiva del consulente tecnico e così alterando l'onere della prova; con il secondo motivo lamentava, sotto il profilo motivazionale, illogicità e contraddittorietà della sentenza per aver recepito acriticamente una supposizione del c.t.u. contraria alle prove in atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, pur formalmente denunciando violazioni di legge e vizi motivazionali, le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Inoltre il ricorso non si confrontava con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: in particolare, con il difetto di prova sul prezzo effettivamente pagato per l'acquisto dei materiali e con l'irrilevanza delle riserve formulate nel verbale di consegna dei lavori del 18 gennaio 1994, non seguite da una specifica richiesta del compenso ritenuto dovuto. Per questo è stata confermata la soccombenza della ricorrente, con condanna alle spese e previsione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il ricorso non può essere costruito come richiesta di nuova valutazione del fatto; la denuncia della violazione della regola del fatto notorio non basta se le doglianze investono in sostanza il merito della ricostruzione probatoria

  • art. 2697 c.c.

    la censura sull'onere della prova è irrilevante quando il ricorso non attacca tutte le autonome basi della decisione e tende a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la doglianza motivazionale è inammissibile se mira sostanzialmente a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistendo i presupposti processuali, la ricorrente è tenuta all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza comporta la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite

  • Cass. S.U. 7931/2013

    quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte

  • Cass. 4293/2016

    stesso principio sull'onere di censurare tutte le rationes decidendi autonome

  • Cass. 16314/2019

    stesso principio sull'inammissibilità del ricorso che ometta di colpire una delle basi autonome della decisione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuova valutazione del merito; le doglianze devono colpire errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso è inammissibile se non contesta specificamente tutte le rationes.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non è sufficiente se, nella sostanza, si contesta soltanto la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
  • Il fatto notorio e la comune esperienza non possono essere invocati in modo da surrogare carenze probatorie quando la censura mira, in realtà, a contestare un accertamento di merito fondato su risultanze istruttorie e consulenza tecnica.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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