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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00988/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione (3/4/2025, n.14186) che aveva rigettato il ricorso proposto da Muto contro l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva negato l'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. Il ricorrente contestava che la Cassazione avesse erroneamente ritenuto che il GIP avesse fondato la misura cautelare anche sulle conversazioni telefoniche relative a una "circolazione anomala" di assegni (valorizzate dalla Corte d'appello come prova di finanziamento del sodalizio). La difesa sosteneva che l'ordinanza di custodia cautelare si era basata invece principalmente sulle dichiarazioni di un collaboratore (che indicava Muto come "fatturista") e sull'emissione di una fattura da 780.000 euro, elemento poi ritenuto non provato nel giudizio di merito; quindi le conversazioni non erano state indicate dal GIP come indizi fondanti la misura e non potevano costituire "colpa grave" ostativa all'indennizzo. Con ricorso ex art. 625-bis c.p.p. si denunciava un presunto "errore di fatto" (errore percettivo) della Cassazione nell'attribuire rilievo alle conversazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo strumento processuale invocato (ricorso ex art. 625-bis c.p.p.) non tutela l'interesse dedotto dall'istante: la giurisprudenza di questa Corte interpreta la legittimazione al ricorso ex art. 625-bis come spettante esclusivamente al procuratore generale e al condannato, escludendo che possa essere usato dall'imputato assolto che chieda la riparazione per ingiusta detenzione. Sono richiamate pronunce precedenti per confermare questo orientamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in virtù dell'art. 1, comma 64, L. n.103/2017 (e richiamo alla sentenza Corte cost. n.186/2000), è stato disposto il versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; nel caso il ricorrente chiedeva l'indennizzo ai sensi di tale disposizione.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Strumento processuale per denunciare errore materiale o di fatto nei provvedimenti della Corte di cassazione; la Corte interpreta la legittimazione a proporre tale rimedio come riservata al procuratore generale e al condannato, escludendo l'uso da parte di un imputato assolto che agisca per ottenere la riparazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente; applicata qui con condanna di Muto al pagamento delle spese.

  • art. 1, comma 64, Legge n. 103/2017

    Autorizza di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà per disporre il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, valutando l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/6/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della responsabilità nella presentazione del ricorso e alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 6835/2004; Sez.4, n.38269/2009; Sez.2, n.23762/2015 e altre)

    Precedenti interpretativi che consolidano il principio che il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. è proponibile dal procuratore generale e dal condannato, non dall'assolto che chiede riparazione per ingiusta detenzione.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto è soggetto a stretta legittimazione: generalmente può essere proposto dal procuratore generale e dal condannato; chi è stato assolto e richiede la riparazione per ingiusta detenzione dovrebbe verificare la propria legittimazione prima di adire tale strumento.
  • Nelle domande di riparazione ex art. 314 c.p.p. è cruciale dimostrare il nesso causale tra la condotta personale (eventuale colpa grave) e le ragioni indicate dall'ordinanza di custodia cautelare: se un elemento non è stato utilizzato dal GIP per adottare la misura, difficilmente potrà essere considerato ostativo all'indennizzo.
  • Se si intende censurare una presunta errata ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte di cassazione, occorre prima valutare attentamente l'ammissibilità del rimedio scelto e, se necessario, cercare strumenti processuali alternativi (es. impugnazioni specifiche o azioni civili) compatibili con la propria posizione giuridica.
  • La mera divergenza interpretativa su quali elementi abbiano fondato la misura cautelare non basta se il ricorso è inammissibile per vizio di legittimazione; pertanto la strategia difensiva deve tener conto sia del merito che della correttezza dello strumento impugnatorio.
  • Il rischio di condanna alle spese e di dover versare somme alla Cassa delle ammende esiste anche per ricorsi in buona fede ma inammissibili; è opportuno una valutazione preventiva del rischio-processuale e, se possibile, un parere cassazionista prima della proposizione del rimedio.

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