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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31601/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo deduce violazione di legge, lamentando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la configurabilità della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, che egli riteneva applicabile in base alle circostanze del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Richiama il principio secondo cui la lieve entità ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della quantità e qualità della sostanza. Nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale è ritenuta adeguata, avendo valorizzato elementi sintomatici di professionalità e non occasionalità dell'attività di spaccio, tali da escludere la minima offensività. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    individua la fattispecie base di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti oggetto della condanna confermata

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    la lieve entità è riconoscibile solo se l'intero fatto, valutato in modo complessivo rispetto a mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, presenta offensività minima

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come lieve entità in materia di stupefacenti non può essere fondata su un singolo dato favorevole, ma richiede una valutazione complessiva e coordinata di tutti gli indici normativamente previsti.
  • Il giudice deve dare conto in motivazione di avere esaminato sia gli elementi relativi alle modalità della condotta sia quelli attinenti alla sostanza oggetto di cessione o detenzione; la prevalenza attribuita ad alcuni elementi deve essere esplicitata.
  • L'ipotesi di lieve entità va esclusa quando anche uno solo degli elementi rilevanti deponga in modo apprezzabile per una offensività non minima del fatto, specie se emergono indici di professionalità o non occasionalità dell'attività illecita.
  • Il ricorso per cassazione fondato sulla contestazione del diniego della lieve entità è inammissibile quando si risolve in una critica manifestamente infondata alla valutazione complessiva già compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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