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Sentenza

Sentenza del 09/12/2016 n. 6571 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

AVVISO DI ACCERTAMENTO - Motivazione per relationem - Motivazione sufficiente - Obbligo di allegare documenti richiamati - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata respinta. La motivazione dell’avviso è stata ritenuta sufficiente, poiché il processo verbale di constatazione era già stato consegnato in copia al contribuente al termine della verifica fiscale. Pertanto, il contribuente ne aveva già avuto piena e legale conoscenza e non era necessario allegarlo nuovamente all’avviso di accertamento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento per insufficiente motivazione per relationem, sostenendo che il processo verbale di constatazione richiamato dall’Ufficio avrebbe dovuto essere allegato all’avviso in quanto documento utilizzato per fondare la pretesa tributaria.

Norme richiamate

  • Statuto dei diritti del contribuente

    Deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso.

    L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nella motivazione è finalizzato a garantire la conoscibilità degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria. Tale obbligo non opera quando il contribuente abbia già ricevuto il documento e ne abbia avuto integrale e legale conoscenza.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem di un atto tributario è generalmente ammissibile se il documento richiamato è identificabile e accessibile al contribuente.
  • L'Amministrazione non deve allegare nuovamente un documento già consegnato legalmente al contribuente, purché questi ne abbia avuto conoscenza completa e non soltanto sommaria.
  • La consegna del processo verbale di constatazione al termine della verifica può rendere sufficiente il richiamo a tale documento nell'avviso di accertamento.
  • Per contestare efficacemente la motivazione, il contribuente deve dimostrare che il documento richiamato non gli è stato comunicato, che non era conoscibile oppure che il richiamo era generico e non consentiva di comprendere le ragioni della pretesa.

Testo integrale

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