Sentenza del 09/12/2016 n. 6571 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Motivazione per relationem - Motivazione sufficiente - Obbligo di allegare documenti richiamati - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La motivazione dell’avviso è stata ritenuta sufficiente, poiché il processo verbale di constatazione era già stato consegnato in copia al contribuente al termine della verifica fiscale. Pertanto, il contribuente ne aveva già avuto piena e legale conoscenza e non era necessario allegarlo nuovamente all’avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento per insufficiente motivazione per relationem, sostenendo che il processo verbale di constatazione richiamato dall’Ufficio avrebbe dovuto essere allegato all’avviso in quanto documento utilizzato per fondare la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Statuto dei diritti del contribuente
Deve essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso.
L'obbligo di allegazione dei documenti richiamati nella motivazione è finalizzato a garantire la conoscibilità degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria. Tale obbligo non opera quando il contribuente abbia già ricevuto il documento e ne abbia avuto integrale e legale conoscenza.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un atto tributario è generalmente ammissibile se il documento richiamato è identificabile e accessibile al contribuente.
- L'Amministrazione non deve allegare nuovamente un documento già consegnato legalmente al contribuente, purché questi ne abbia avuto conoscenza completa e non soltanto sommaria.
- La consegna del processo verbale di constatazione al termine della verifica può rendere sufficiente il richiamo a tale documento nell'avviso di accertamento.
- Per contestare efficacemente la motivazione, il contribuente deve dimostrare che il documento richiamato non gli è stato comunicato, che non era conoscibile oppure che il richiamo era generico e non consentiva di comprendere le ragioni della pretesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 329 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 1480 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 91 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 363 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 440 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 9 dic 2016Sentenza del 09/12/2016 n. 441 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →