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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03136/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito sul punto fosse erronea. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza investisse una valutazione di merito adeguatamente motivata dal giudice d'appello e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello avesse adeguatamente spiegato il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., con argomentazione immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali; perciò la censura era non deducibile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica la condotta materiale contestata oltre il richiamo alla fattispecie di cui al comma 1.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione immune da vizi logici e coerente con le emergenze processuali; tale valutazione, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso di specie.

  • Corte Cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata come base per l'applicazione della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.

  • Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri

    Richiamata per il principio secondo cui la motivazione che nega le attenuanti generiche, se logica e coerente, è insindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La censura con cui in cassazione si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile quando la sentenza impugnata offra una motivazione adeguata, logicamente coerente e ancorata alle risultanze processuali.
  • La valutazione del giudice di merito sul riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche appartiene al merito e non è sindacabile in legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione realmente rilevante.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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