Sentenza n. 4483/2026 - Napoli, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Napoli di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale e di conversione in permesso per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e, successivamente, la conversione in permesso per lavoro autonomo. A seguito del preavviso di rigetto, aveva prodotto documentazione relativa a una nuova attività di sartoria, con sede e domicilio fiscale in Acerra. La Questura respingeva l’istanza ritenendo insussistenti i requisiti, sulla base dell’irreperibilità della richiedente presso l’indirizzo dichiarato e dell’assenza di elementi idonei a comprovare l’effettività dell’attività lavorativa. La ricorrente deduceva: 1) la nullità o invalidità del provvedimento, perché trasmesso via PEC come mera scansione priva di firma digitale, dei requisiti di integrità e immodificabilità e dell’attestazione di conformità all’originale; 2) il difetto di motivazione e di istruttoria quanto all’irreperibilità, lamentando la mancata indicazione delle modalità dell’accertamento e l’insufficienza delle verifiche anagrafiche; 3) la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo, anche in ragione della documentazione prodotta sull’attività autonoma e sulla residenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La prima censura è stata ritenuta infondata: la trasmissione via PEC di una copia per immagine di un documento analogico, priva di firma digitale o di attestazione di conformità, non determina automaticamente l’inesistenza, la nullità o l’annullabilità del provvedimento. Occorre distinguere il provvedimento amministrativo dalla copia con cui esso viene comunicato; eventuali irregolarità della copia possono incidere sulla sua efficacia probatoria o sulla regolarità della comunicazione, ma non sulla validità dell’atto quando risultino certe la provenienza, l’esistenza e l’imputabilità all’amministrazione. Nel caso concreto il documento recava intestazione, numero di protocollo e data, era prodotto in copia sovrapponibile da entrambe le parti e non erano state dedotte alterazioni o difformità. Anche la mancanza materiale della sottoscrizione non è decisiva quando la riferibilità dell’atto all’organo competente sia desumibile dal documento e dal contesto procedimentale. Le ulteriori censure sono state respinte perché il diniego si fondava sul verbale di sopralluogo del 24 settembre 2022, dal quale risultavano l’assenza di elementi riconducibili alla presenza della richiedente presso l’indirizzo dichiarato, la sua sostanziale irreperibilità e le informazioni secondo cui non dimorava più nell’abitazione da circa tre mesi. Tali accertamenti sono stati ritenuti circostanziati e convergenti anche sull’inesistenza o non effettività dell’attività lavorativa dichiarata. La ricorrente non aveva fornito elementi concreti contrari, limitandosi a contestazioni generiche e a documentazione meramente formale. Il Collegio ha quindi ritenuto carente il necessario requisito alloggiativo, reputato indispensabile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno anche per lavoro autonomo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Il permesso di soggiorno precedentemente posseduto dalla ricorrente era stato rilasciato ai sensi di tale disposizione; la controversia riguardava il suo rinnovo e la conversione in permesso per lavoro autonomo.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
mancano i requisiti necessari al soggiorno nel Territorio dello Stato
La Questura ha richiamato la disposizione quale base del diniego, ritenendo insussistenti i requisiti per il soggiorno in ragione dell’irreperibilità e della carenza del requisito alloggiativo.
art. 26 d.lgs. 286/1998
È stato richiamato nel preavviso di rigetto in relazione ai requisiti per il soggiorno per lavoro autonomo.
artt. 22 e ss. d.lgs. 82/2005
Le disposizioni sulle copie e sui documenti informatici non comportano una generale invalidità del provvedimento amministrativo per il solo mancato rispetto delle modalità tecniche di formazione o trasmissione della copia.
art. 3, comma 2, d.lgs. 39/1993
Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile
L’indicazione a stampa del responsabile può equivalere alla sottoscrizione autografa negli atti amministrativi formati o trasmessi mediante sistemi informatici o telematici, purché la provenienza e l’imputabilità dell’atto siano certe.
art. 4 l. 1228/1954
La ricorrente lo ha richiamato sostenendo l’insufficienza degli accertamenti sulla propria residenza e reperibilità; la censura è stata respinta alla luce del sopralluogo ritenuto circostanziato.
artt. 15 e 19 d.P.R. 223/1989
La ricorrente ne ha invocato l’osservanza con riferimento alle verifiche anagrafiche; il TAR ha comunque ritenuto adeguati gli accertamenti svolti dall’amministrazione.
Massime di principio
- La trasmissione via PEC di una copia per immagine di un provvedimento amministrativo priva di firma digitale o di attestazione di conformità non determina automaticamente l’inesistenza, la nullità o l’annullabilità dell’atto, quando la provenienza, l’esistenza e l’imputabilità all’amministrazione risultino certe; le eventuali irregolarità della copia incidono, al più, sulla sua efficacia probatoria o sulla regolarità della comunicazione.
- La mancanza materiale della sottoscrizione non invalida necessariamente un provvedimento amministrativo se dal documento e dal contesto procedimentale è possibile individuare con certezza l’autorità emanante e riferire l’atto all’organo competente.
- La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando il titolo sia richiesto per lo svolgimento di lavoro autonomo.
- Accertamenti amministrativi circostanziati e convergenti sull’irreperibilità dello straniero presso l’indirizzo dichiarato possono fondare il diniego del permesso di soggiorno quando l’interessato non adduca elementi concreti di segno contrario; la sola documentazione formale relativa alla residenza o all’attività lavorativa non è sufficiente a superare tali risultanze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →