Cassazione Civile, Ordinanza n. 08374/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Una società aveva impugnato gli estratti di ruolo relativi a varie cartelle di pagamento deducendo che le cartelle non le erano state notificate. La CTR aveva rigettato l'appello della contribuente ritenendo regolare la notifica delle cartelle sulla base delle copie degli atti prodotte dall'agente della riscossione. In cassazione la società ricorrente proponeva cinque motivi: 1) nullità del procedimento per difetto di poteri del direttore generale della società di riscossione a conferire il mandato difensivo nel giudizio di primo grado, in relazione all'art. 75, comma 3, c.p.c.; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., perché la CTR avrebbe considerato come fatto certo, senza prova, l'esistenza del potere rappresentativo; 3) violazione dell'art. 2384 c.c. per avere ritenuto esistente tale potere; 4) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il ricorso era stato proposto entro 60 giorni dalla notifica di una specifica cartella e, quindi, rispetto ad essa sarebbero stati deducibili tutti i vizi propri; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui vizi dell'estratto di ruolo relativo a quella cartella. La Corte ha ritenuto decisiva la sopravvenuta disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotta nel 2021, e il principio delle Sezioni Unite sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dai casi eccezionali previsti dalla norma. Poiché la contribuente non aveva dimostrato uno specifico pregiudizio alla partecipazione a una procedura di appalto, né un blocco di pagamenti pubblici o la perdita di un beneficio nei rapporti con la PA, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; le spese sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti la disciplina sopravvenuta che rende non impugnabile l'estratto di ruolo, salvo specifiche eccezioni. Poiché nel caso concreto non risultava allegato e provato alcuno dei pregiudizi tipizzati dalla norma, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, escludendo anche la pronuncia sul contributo unificato aggiuntivo per la sopravvenuta causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 3, c.p.c.
Richiamato come norma violata nel primo motivo, per sostenere il difetto di poteri del soggetto che aveva conferito il mandato difensivo.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta violazione del principio di disponibilità delle prove.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la ripartizione dell'onere della prova circa il potere rappresentativo.
art. 2384 c.c.
Richiamato nel terzo motivo come norma sulla rappresentanza degli amministratori, invocata per contestare la sussistenza del potere del direttore generale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo per denunciare omessa pronuncia su specifici vizi dell'estratto di ruolo.
art. 113, comma 1, c.p.c.
Richiamato per affermare il principio iura novit curia e il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti dedotti.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; impugnazione diretta ammessa solo se il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La norma, come novellata nel 2021, si applica ai processi pendenti e concretizza l'interesse ad agire; fuori dai casi tipizzati, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile.
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
Norma introduttiva della disciplina che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
L. n. 215 del 2021
Legge di conversione che ha inserito la novella sull'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
Richiamato come parametro del pregiudizio alla partecipazione a procedure di appalto che può giustificare la diretta impugnazione.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale ipotesi di blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione rilevante ai fini dell'eccezione alla non impugnabilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso di poter pronunciare sul raddoppio del contributo unificato per la sopravvenuta causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'impugnazione dell'estratto di ruolo non è, di regola, ammissibile, perché l'azione tipica è impugnatoria e presuppone un atto impositivo o della riscossione autonomamente impugnabile.
- L'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 consente la diretta impugnazione del ruolo o della cartella non validamente notificata solo se il debitore allega e dimostra uno specifico pregiudizio, tipizzato dal legislatore, e non un generico interesse di fatto.
- La novella sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica ai giudizi pendenti, indipendentemente dalla data di introduzione del ricorso, perché incide sul requisito dell'interesse ad agire.
- L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale: non basta affermare una possibile utilità difensiva astratta o una generica partecipazione abituale a procedure pubbliche; occorre provare il pregiudizio specifico richiesto dalla norma.
- Quando sopravviene una disciplina che rende inammissibile la domanda o il ricorso, il giudice può dichiarare l'inammissibilità anche in cassazione e compensare le spese in ragione del mutamento normativo e giurisprudenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08275/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08276/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08278/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08279/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08280/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08281/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →