Sentenza n. 6670/2026 - Roma, Sezione 3B
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'intimato Ministero sulla domanda della ricorrente n. 40135 inoltrata in data 10.06.2024 e volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnameto conseguito in Romania per le classi di concorso A45 Scienze Economico - Aziendali , A46 Scienze Giuridico - Economiche , A047 Scienze Matematiche Applicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero sull'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania per le classi di concorso A45, A46 e A047
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento del Ministero rispetto all'istanza presentata il 10 giugno 2024 per ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, essendo decorso inutilmente il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e sussistendo una posizione giuridica legittimante a ottenere una decisione sull'istanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando l'inerzia dell'amministrazione. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'esistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un'istanza privata e la scadenza del termine per la conclusione del procedimento. Ha precisato che l'amministrazione deve comunque concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità. Il Ministero è stato ordinato di pronunciarsi sull'istanza entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il dirigente generale preposto alla direzione competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, per le spese di lite.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il decorso del termine di conclusione del procedimento, a fronte di un'istanza privata e di un obbligo di provvedere, rende illegittima l'inerzia amministrativa e impone l'adozione di un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Sussiste il silenzio-inadempimento quando un privato presenta un'istanza idonea a sollecitare l'esercizio di un potere amministrativo, l'amministrazione è tenuta a provvedere e il termine per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso.
- L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche qualora ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; l'inerzia è consentita soltanto in presenza di una domanda manifestamente pretestuosa.
- L'accertamento dell'inerzia consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e di nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale perdurante inottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 764/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 765/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 766/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 767/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 768/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 apr 2026Sentenza n. 769/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →