Cassazione Penale, Sentenza n. 3728/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta custodia cautelare subita dal 1/03/2018 al 17/11/2018, nonostante l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia il 15/06/2020. La custodia era stata disposta per grave indizio di concorso nei reati in materia di stupefacenti con Massimo Pannaci. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le conversazioni intercettate erano spiegabili con rapporti di lavoro e non dimostravano consapevolezza o colpevolezza; ha inoltre contestato l'assenza di prova del nesso sinergico tra la sua condotta e la misura cautelare e ha prodotto motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto della domanda di riparazione. I giudici hanno ritenuto corretta e logica la valutazione della Corte d'appello secondo cui le frequenti comunicazioni dal tenore criptico e la reiterazione dei contatti con Pannaci avevano contribuito, ex ante, a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse. Tale condotta è stata qualificata come grave imprudenza o colpa grave, idonea a escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione. È stato altresì escluso che la diversa interpretazione proposta dal ricorrente possa essere sindacata in sede di legittimità oltre i limiti del controllo circa la correttezza logico-giuridica; i motivi nuovi sono stati ritenuti inammissibili per difetti originari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione quando la custodia sia stata causata da colpa grave o dolo dell'interessato; la Corte l'ha interpretata nel senso che la condotta del ricorrente (frequentazioni e conversazioni criptiche) integra la 'colpa grave' ostativa alla riparazione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata come base formale per il ricorso in cassazione contro l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione; indicata come norma di riferimento per la proposizione dei motivi di cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione; il ricorrente ha invocato tali lett. ma la Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi alla valutazione di merito sulle risultanze probatorie già adeguatamente motivate.
Massime di principio
- La mera assoluzione nel giudizio di merito non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta ex ante se l'imputato ha con la sua condotta contribuito, con colpa grave o dolo, a creare l'apparenza della fondatezza delle accuse.
- Frequentazioni ripetute e conversazioni 'criptiche' con persone coinvolte in reati possono integrare comportamento di grave imprudenza, ostativo alla riparazione, se il giudice della riparazione motiva la loro idoneità come indizi di complicità.
- Il giudice della riparazione effettua una valutazione autonoma delle risultanze processuali rispetto al giudice penale, ma entro i limiti del sindacato di legittimità: la cassazione controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione, non riesamina liberamente i fatti.
- Le interpretazioni alternative dei fatti proposte dal ricorrente sono di regola materia del merito e non possono essere accolte in cassazione salvo vizio logico-giuridico rilevante nell'ordinanza impugnata.
- I motivi nuovi introdotti in corso di causa non sanano l'inammissibilità o i vizi originari del ricorso principale; l'eventuale integrazione tardiva è generalmente inammissibile.
- Per ottenere la riparazione è necessario dimostrare non solo l'errore dell'autorità ma anche l'assenza di una propria condotta gravemente colposa che abbia contribuito alla decisione cautelare.
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