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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38005/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avvisi di liquidazione ritenendo che una sequenza di atti societari e negoziali tra loro collegati - costituzione di una newco, aumento di capitale con conferimento di ramo d'azienda da parte dell'unico socio e successiva cessione dell'intera partecipazione sociale a un soggetto terzo - integrasse, nella sostanza, una cessione di ramo d'azienda. Per tale ragione aveva applicato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, anziché fissa. Le società avevano impugnato gli avvisi e la CTP li aveva accolti; in appello la CTR aveva confermato il venir meno della pretesa, rilevando che l'Ufficio non aveva provato un intento elusivo e che le operazioni rispondevano a una riorganizzazione del gruppo. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la norma consentirebbe di considerare il collegamento funzionale tra più negozi per ricostruire un risultato economico unitario e tassarlo secondo la sua intrinseca sostanza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta, in diritto, la conclusione della CTR, pur integrandone la motivazione: dopo la modifica dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 operata dalla L. 205/2017 e la sua qualificazione come interpretazione autentica dalla L. 145/2018, l'imposta di registro deve essere applicata in base al solo contenuto dell'atto presentato, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali. Di conseguenza l'Amministrazione non può riqualificare una pluralità di atti eterogenei come cessione indiretta di ramo d'azienda, dovendo verificare separatamente la tassazione di ciascun negozio. Le spese sono state compensate per l'evoluzione normativa e l'incertezza giurisprudenziale precedente, risolta solo dalla Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131

    "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    Ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione dell'atto deve avvenire solo sulla base del suo contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali; l'Amministrazione non può travalicare lo schema negoziale tipico risultante dall'atto.

  • art. 1, comma 87, L. 27 dicembre 2017 n. 205

    "Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro [...] sono apportate le seguenti modificazioni"

    Ha modificato l'art. 20 precisando che si deve avere riguardo al singolo atto presentato, agli elementi desumibili da esso e non agli atti collegati o extratestuali.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018 n. 145

    "L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico"

    La modifica dell'art. 20 è stata qualificata come interpretazione autentica e quindi ha efficacia retroattiva anche per atti anteriori, se il giudizio è ancora pendente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale della censura di violazione e falsa applicazione di legge dedotta nel ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata adottata all'esito della procedura camerale non partecipata prevista dalla norma.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel percorso argomentativo relativo al vaglio costituzionale dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, poi ritenuto non violato.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel vaglio costituzionale della norma sull'imposta di registro, con esclusione del contrasto denunciato.

  • art. 10-bis L. 212/2000

    Evocato per escludere che una lettura antielusiva dell'art. 20 possa aggirare la disciplina dell'abuso del diritto e le garanzie procedimentali previste per tale materia.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato e ritenuto non ostativo alla retroattività della norma interpretativa, perché riferito alla tutela dei diritti della persona contro il potere pubblico.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, quando la legge impone di avere riguardo al solo atto presentato alla registrazione, la qualificazione fiscale deve essere compiuta sulla base degli elementi desumibili dall'atto stesso, senza valorizzare atti collegati o indici extratestuali, salvo specifiche eccezioni di legge.
  • La norma che qualifica come interpretativa una precedente disposizione fiscale ha efficacia retroattiva anche per i rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, se i relativi giudizi non sono ancora definiti.
  • L'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'imposta di registro, non può riunificare in un'unica operazione imponibile una pluralità di negozi eterogenei e formalmente distinti quando la disciplina applicabile impone la tassazione separata di ciascun atto.
  • Una lettura antielusiva dell'art. 20 dell'imposta di registro non è consentita quando la disposizione, come interpretata autenticamente, delimita l'oggetto dell'imposizione al solo contenuto dell'atto registrato.
  • In presenza di un mutamento normativo e di un contrasto giurisprudenziale risolto solo dall'intervento della Corte costituzionale, può disporsi la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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