Sentenza n. 399/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4877/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.11.2024, e notificata il 15.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4877/2024, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4877/2024, notificata il 15 novembre 2024. La sentenza civile aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1.000,00. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto dimostrata la formazione del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e l'an e il quantum del credito risultavano incontestati, ha ordinato all'Amministrazione di ottemperare entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi € 1.000,00. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 800,00, oltre accessori, per le spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attribuita nel caso concreto per un valore complessivo di € 1.000,00.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il ricorrente deve dimostrare la formazione del giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non contesta la dedotta inottemperanza e non fornisce indicazioni sull'esecuzione, il giudice può ritenere provato l'inadempimento, se il contenuto del giudicato e l'obbligazione da eseguire risultano documentati e l'an e il quantum del credito sono incontestati.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, specificando puntualmente le modalità esecutive conformi al giudicato.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza è ammissibile quale misura di garanzia dell'effettività dell'esecuzione; l'incarico può essere attribuito a un organo pubblico con facoltà di delega e, se connesso ai doveri d'istituto, senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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