Sentenza del 26/06/2018 n. 1750 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta sulla pubblicità - camion-vela - applicazione - consegue. Camion-vela - mobilità - applicazione dell'imposta - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ai cosiddetti camion-vela, ossia mezzi di trasporto appositamente modificati e privi di una funzione diversa dall'esposizione di un'ampia insegna pubblicitaria. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che la mobilità dei mezzi e la loro mancata permanenza nello stesso luogo per oltre 48 ore impedissero l'applicazione dell'imposta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. I camion-vela sono assoggettati all'imposta sulla pubblicità perché la loro funzione essenziale è veicolare messaggi pubblicitari e la struttura del mezzo è appositamente destinata a tale scopo. Non rileva il fatto che il mezzo non sosti nello stesso luogo per più di 48 ore: tale limite temporale riguarda la sicurezza e le autorizzazioni alla sosta previste dal codice della strada, non costituisce un'esenzione o una condizione per l'applicazione dell'imposta tributaria. L'art. 13 del d.lgs. 507/1993, in quanto norma derogatoria rispetto al principio generale di assoggettamento alla pubblicità, deve essere interpretato restrittivamente.
Norme richiamate
Art. 13 del d.lgs. 507/1993
La norma è stata considerata derogatoria rispetto al principio generale di assoggettamento all'imposta sulla pubblicità e, pertanto, deve essere interpretata in modo restrittivo; non può essere estesa fino a escludere i camion-vela dall'imposizione.
Codice della strada
Le regole sulla permanenza e sulla sosta dei veicoli, incluso l'eventuale limite temporale di 48 ore, perseguono finalità di sicurezza e regolazione della circolazione e non incidono, di per sé, sull'obbligo tributario relativo alla pubblicità.
Massime di principio
- Un veicolo appositamente modificato e privo di una concreta funzione diversa dall'esposizione pubblicitaria può essere qualificato come mezzo pubblicitario e assoggettato all'imposta.
- La mobilità del mezzo non esclude automaticamente l'imposta: l'obbligo tributario può sussistere anche quando il veicolo si sposta frequentemente o non permane a lungo nello stesso luogo.
- I limiti temporali previsti dal codice della strada per la sosta non devono essere confusi con i presupposti dell'imposizione pubblicitaria.
- Le norme che prevedono deroghe o esenzioni dall'imposta devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
- Per valutare l'assoggettamento occorre concentrarsi sulla funzione concreta e prevalente del mezzo e sulla sua struttura, verificando se esso abbia una reale utilità di trasporto oppure sia sostanzialmente destinato alla pubblicità.
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