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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1510/2024

Giustizia amministrativa202503685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1510/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1510/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi € 3.000. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 6 marzo 2025 e non risultava impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria. Nonostante ciò, il Ministero aveva persistito nell'inadempimento. La ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare la mancata esecuzione del giudicato, ordinare al Ministero di adempiere entro un termine, nominare un commissario ad acta, fissare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e porre le spese di lite a carico dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo giudiziale non impugnato, attestata dalla certificazione di cancelleria, e inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Il commissario dovrà operare secondo le modalità indicate in motivazione; il relativo compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, mentre gli atti dovranno essere depositati tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato, precisando che dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    La penalità di mora può essere fissata dal giudice dell'ottemperanza per incentivare l'esecuzione del titolo; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La disciplina delle spese e dei compensi degli ausiliari è applicabile alla liquidazione del compenso del commissario ad acta.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del commissario deve essere richiesto entro il termine previsto dalla norma, a pena di decadenza; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

Massime di principio

  • Quando un'Amministrazione non esegue spontaneamente una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio, verificata l'esistenza del giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la certificazione della cancelleria attestante la mancata impugnazione della sentenza è idonea a comprovare la definitività del titolo azionato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta appartenente all'Amministrazione obbligata o da essa individuato, purché dotato delle adeguate competenze tecniche.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico ausiliario obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile mediante disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della relativa parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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