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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07372/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel corso di perquisizione eseguita il 6 maggio 2025 era stato disposto un sequestro probatorio di alcuni beni nell'ambito di un procedimento per il reato indicato nel provvedimento come art. 624-bis cod. proc. pen. La persona interessata aveva chiesto la restituzione dei beni, ma il Procuratore della Repubblica aveva rigettato l'istanza; l'opposizione proposta nell'interesse della medesima era stata poi rigettata dal G.i.p. con ordinanza del 20 novembre 2025. Avverso tale ordinanza il difensore aveva proposto appello ex art. 310 c.p.p., mentre il Tribunale aveva trasmesso gli atti alla Corte di cassazione ritenendo corretto il rimedio del ricorso per cassazione. La doglianza rilevante in questa sede non attiene al merito del sequestro o della restituzione, ma alla forma dell'impugnazione e alla legittimazione tecnica del difensore che l'ha sottoscritta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. Ha affermato che, una volta individuato correttamente il rimedio come ricorso per cassazione e trasmessi gli atti per effetto della voluntas impugnationis, il gravame era comunque inammissibile perché proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Ha inoltre rilevato che l'inammissibilità poteva essere dichiarata de plano e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    impugnazione proposta con mezzo diverso da quello prescritto; trasmissione degli atti al giudice competente

    il giudice che riceve un atto di impugnazione erroneamente qualificato deve verificare solo l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di impugnare, trasmettendo poi gli atti al giudice competente

  • art. 310 c.p.p.

    indicato dalla difesa come base dell'appello avverso l'ordinanza del G.i.p., ma ritenuto non corretto per il tipo di provvedimento impugnato

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di derogare alle regole formali e sostanziali che disciplinano i diversi mezzi di gravame

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per affermare che l'inammissibilità evidente comporta profili di colpa rilevanti ai fini della condanna pecuniaria

  • art. 624-bis c.p.p.

    richiamato nel testo come delitto oggetto del procedimento, ma il riferimento normativo appare trascritto nel provvedimento e non ulteriormente sviluppato

Massime di principio

  • Quando un provvedimento è impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello previsto dalla legge, il giudice adito deve limitarsi a verificare la possibilità oggettiva di impugnazione e la volontà di sottoporre l'atto a controllo giurisdizionale, trasmettendo gli atti al giudice competente.
  • Il principio di conservazione dell'impugnazione non sana la violazione delle regole che disciplinano i singoli mezzi di impugnazione: la successiva qualificazione corretta dell'atto non elimina i vizi originari inerenti alla forma e alla legittimazione tecnica.
  • Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; tale requisito opera anche quando l'atto sia stato originariamente presentato come appello.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata de plano quando risulti immediatamente dal testo dell'atto o dal difetto del requisito soggettivo del difensore.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della parte al pagamento delle spese processuali e, se l'inammissibilità è evidente e imputabile a colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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