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Sentenza

Sentenza del 23/01/2015 n. 540 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Nozione di esterovestizione - Requisiti - Residenza dell'amministratore unico - Insufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'accertamento di una presunta esterovestizione societaria, ossia la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, in realtà, avrebbe avuto la propria sede effettiva in Italia. L'Amministrazione avrebbe valorizzato, tra gli elementi di collegamento con l'Italia, la residenza dell'amministratore unico. La sentenza chiarisce però che tale elemento, considerato isolatamente, non è sufficiente a dimostrare l'esterovestizione.

La decisione

Il principio affermato è favorevole alla società o al contribuente: la sola residenza italiana dell'amministratore unico non prova che la società estera sia fiscalmente residente in Italia. Occorre una valutazione complessiva di ulteriori elementi concreti, idonei a dimostrare che la direzione effettiva, la gestione ordinaria o il centro decisionale della società si trovassero in Italia. Dal testo fornito non è possibile ricostruire con certezza il dispositivo finale, né sapere se l'accertamento sia stato integralmente annullato o soltanto ritenuto carente di motivazione o di prova.

Massime di principio

  • La residenza dell'amministratore, anche se situata in Italia, costituisce al più un indizio e non dimostra da sola l'esterovestizione della società.
  • Per contestare la residenza fiscale estera di una società è necessaria una valutazione globale di elementi quali il luogo della direzione effettiva, delle decisioni strategiche, dell'attività amministrativa e della gestione ordinaria.
  • L'esterovestizione non può essere desunta automaticamente dal legame personale tra la società e il suo amministratore, perché ciò impedirebbe di costituire legittimamente società all'estero senza trasferire all'estero anche gli amministratori.
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire una prova concreta e specifica del fatto che la sede effettiva o il centro di direzione della società si trovino in Italia; non è sufficiente un singolo elemento presuntivo.
  • La valutazione deve distinguere tra la residenza personale dell'amministratore e la residenza fiscale della società, che dipende dall'effettivo luogo di amministrazione e di svolgimento delle funzioni direttive.

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