Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19843/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha applicato, su accordo ex art. 444 c.p.p., la pena concordata per plurime ipotesi di cessione di sostanza stupefacente ex art. 73 d.P.R. 309/1990, anche in continuazione con una precedente sentenza del medesimo Tribunale. Il provvedimento impugnato ha inoltre disposto la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e la confisca, quale profitto del reato, anche per equivalente, fino a euro 128.220,00. Con il primo motivo si denunciava inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione delle condotte nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo si censurava la ritenuta applicazione dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990 e, soprattutto, la quantificazione del profitto confiscabile: secondo la difesa non vi sarebbe prova del numero di cessioni attribuibili all'imputato, i dichiaranti avrebbero descritto un numero inferiore di episodi e le intercettazioni ambientali non consentirebbero di sostenere la stima effettuata dal Tribunale. In sostanza, il ricorso mirava a contestare l'inquadramento giuridico della condotta e la ricostruzione fattuale posta a base sia della pena concordata sia della confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure erano basate su motivi non proponibili in sede di legittimità nel procedimento di patteggiamento. In particolare, la doglianza sulla mancata qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è stata ritenuta estranea ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita il ricorso alle sole questioni inerenti la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura relativa alla confisca di euro 128.220,00, poiché il giudice del patteggiamento aveva fornito una motivazione non manifestamente illogica sulla base delle emergenze processuali, stimando che tale somma rappresentasse la metà del profitto ricavato da almeno 3.482 cessioni di stupefacente, per un profitto complessivo non inferiore a euro 256.440,00. La Corte ha evidenziato che la critica difensiva richiedeva una rivalutazione del compendio probatorio, incluse le intercettazioni ambientali, attività non consentita in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base del patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice contestata per plurime cessioni di sostanza stupefacente; nel ricorso si invocava il comma 5 sulla lieve entità e il comma 7-bis.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La relativa qualificazione non è deducibile in cassazione nel patteggiamento se non nei limiti dei motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Oggetto di censura difensiva in relazione alla ricostruzione del numero di cessioni e alla quantificazione del profitto.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, co. 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità quando il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento i motivi di ricorso sono tassativamente limitati; non è consentito dedurre censure che mirino a rivalutare il fatto, il materiale probatorio o la motivazione sul merito della qualificazione concreta della condotta, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La richiesta di riqualificazione della condotta in un'ipotesi di minore gravità, quando implica un apprezzamento fattuale e probatorio ulteriore rispetto agli atti, è inammissibile se proposta contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. fuori dai motivi tipizzati dalla legge.
  • La contestazione della confisca disposta nel patteggiamento è inammissibile in cassazione quando si risolve in una critica alla ricostruzione del profitto e richiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; è invece scrutinabile solo nei limiti dell'eventuale illegalità della misura.
  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura delle intercettazioni o degli altri elementi probatori per sovvertire la stima del giudice di merito sul numero delle cessioni o sull'entità del profitto confiscabile.
  • Quando il ricorso è manifestamente fondato su motivi non deducibili, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccioConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleStupefacentiMisure di prevenzione
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.