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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17445/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa avviata da un consorzio di bonifica per la realizzazione di un'opera pubblica su un terreno in comproprietà. Un soggetto, che agiva quale erede di una comproprietaria, chiedeva l'eliminazione dell'opera e la rimessione in pristino dell'area, deducendo l'illegittimità del procedimento per mancata comunicazione di avvio al proprietario effettivo del bene, in violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo e sull'espropriazione per pubblica utilità. Il giudice speciale per le acque rigettava la domanda ritenendo sufficiente la comunicazione all'intestatario catastale e comunque non decisiva la dedotta omissione formale, poiché l'interessato aveva avuto conoscenza della procedura e non aveva indicato vizi sostanziali. Con il ricorso per cassazione venivano proposti tre motivi: 1) violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e sull'individuazione dei destinatari della notifica, sostenendo che l'onere di provare la notifica al proprietario effettivo gravasse sul consorzio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcune domande e istanze istruttorie, tra cui la dedotta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per mancata conclusione del procedimento nel termine indicato e la richiesta di acquisizione degli atti e di consulenza tecnica; 3) violazione della disciplina sull'annullabilità dei provvedimenti per vizi formali, sostenendo che non potesse applicarsi la norma che esclude l'annullamento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, poiché sarebbe esistita una soluzione alternativa per il tracciato dell'opera.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nella procedura espropriativa, è sufficiente la notifica degli atti ai soggetti risultanti dai registri catastali, senza che la pubblica amministrazione debba compiere ulteriori indagini sull'effettiva proprietà; inoltre, la conoscenza comunque acquisita dal ricorrente della procedura escludeva che la dedotta omissione formale avesse inciso sulla legittimità sostanziale degli atti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché l'asserita omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avrebbe dovuto essere fatta valere tramite il procedimento di rettificazione previsto dalla disciplina speciale. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché introduceva una questione nuova, non specificamente dedotta nel giudizio precedente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non essendosi il consorzio costituito in cassazione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 l. n. 241/1990

    Nella procedura espropriativa la comunicazione di avvio non è viziata se effettuata nei confronti dei destinatari risultanti dai registri catastali, quando l'interessato abbia comunque avuto conoscenza del procedimento e non siano dedotti vizi sostanziali.

  • art. 3, comma 2, d.P.R. n. 327/2001

    Per l'attivazione della procedura espropriativa la pubblica amministrazione può fare affidamento sui dati catastali per individuare i destinatari delle comunicazioni.

  • art. 21-octies l. n. 241/1990

    La violazione formale dedotta non comporta annullabilità del provvedimento quando, per il suo contenuto vincolato o per la mancata incidenza concreta del vizio, l'atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia nei confronti del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche non è proponibile direttamente con ricorso per cassazione, dovendosi usare il rimedio speciale previsto dalla disciplina delle acque.

  • art. 204 R.D. n. 1775/1933

    Se il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche incorre nel vizio di omessa pronuncia, l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione davanti al medesimo tribunale.

  • artt. 200-202 R.D. n. 1775/1933

    Il ricorso alle Sezioni unite della Cassazione è previsto per i mezzi di impugnazione ordinari disciplinati dalla normativa speciale, ma non per il vizio di omessa pronuncia coperto dal rimedio della rettificazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro di denuncia della violazione di legge per i motivi relativi alla comunicazione del procedimento e all'applicabilità della disciplina sull'annullabilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato come parametro di denuncia del vizio di omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella procedura espropriativa la pubblica amministrazione, ai fini delle comunicazioni di avvio e degli atti del procedimento, può legittimamente fare affidamento sui dati risultanti dai registri catastali, senza essere tenuta a svolgere autonome indagini per individuare l'effettivo proprietario del bene.
  • La notifica dell'atto espropriativo al solo intestatario catastale non incide, di per sé, sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo; essa rileva al più sul termine di decadenza per l'impugnazione da parte del proprietario effettivo.
  • La dedotta violazione di forme partecipative non comporta annullamento quando l'interessato abbia comunque avuto conoscenza della procedura e non abbia allegato specifici vizi sostanziali idonei a incidere sull'esito dell'azione amministrativa.
  • Il vizio di omessa pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche deve essere fatto valere con l'istanza di rettificazione prevista dalla disciplina speciale, e non direttamente con ricorso per cassazione.
  • In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni nuove, non ritualmente dedotte nei gradi di merito e non desumibili dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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