Sentenza n. 4640/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’accertamento del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis, d.l. 21 settembre 1987 n. 387 e 1911, comma III, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e per la condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell’effettivo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del ricalcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e con oltre 36 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha resistito deducendo, secondo quanto riportato in sentenza, l’insussistenza del diritto, la decadenza derivante dalla mancata presentazione della domanda di pensionamento entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti, la prescrizione del credito e l’illegittimità costituzionale della disciplina attributiva del beneficio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta al personale collocato a riposo a domanda appartenente a tutte le forze di polizia, a ordinamento civile o militare, quando siano stati raggiunti i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha escluso che il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda comporti decadenza dal beneficio, poiché esso serve soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Ha inoltre ritenuto che la prescrizione decorra dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’efficacia interruttiva del pagamento rateale; in ogni caso, il credito non sarebbe prescritto neppure considerando come dies a quo la cessazione dal servizio. Ha reputato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni legislative e la sua estensione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità legislativa senza irragionevoli disparità di trattamento. Ha quindi accertato l’obbligo dell’INPS di ricalcolare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali e di corrispondere le somme dovute, oltre agli interessi legali. Ha negato la rivalutazione monetaria, ritenendola cumulabile con gli interessi in violazione dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L’INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
attribuzione "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita" di "sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio"
Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il termine di sessanta giorni per la domanda non è previsto a pena di decadenza.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato quale disposizione applicabile al beneficio dei sei scatti stipendiali per il personale militare.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
Vieta il cumulo della rivalutazione monetaria con gli interessi legali, sicché sono riconosciuti soltanto gli interessi legali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine di sessanta giorni per la presentazione della domanda di pensionamento previsto dalla disciplina dei sei scatti è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e la sua inosservanza non determina la decadenza dal beneficio.
- Ai fini della prescrizione delle differenze dovute sul trattamento di fine servizio, il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione dell’efficacia interruttiva riconoscibile al pagamento rateale del dovuto.
- La disciplina legislativa dei sei scatti stipendiali non viola i principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, poiché il beneficio trova fondamento in specifiche disposizioni normative e la sua attribuzione a determinate categorie del comparto sicurezza rientra nella discrezionalità del legislatore.
- Quando siano maturati i requisiti per il beneficio, l’ente previdenziale deve rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti nella base di calcolo e corrispondere le differenze con gli interessi legali; non è invece dovuta la rivalutazione monetaria cumulativa.
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