Cassazione Penale, Sentenza n. 28457/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, come giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto originariamente concesso alla condannata ritenendo integrato il presupposto della commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, di un delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore a due anni. La revoca è stata fondata sulla condanna per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, contestata in un periodo ricompreso tra gennaio 2006 e gennaio 2007. Con il ricorso per cassazione la condannata ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata verifica dell'esatta data di commissione del reato giudicato, sostenendo che, trattandosi di reato permanente, il giudice dell'esecuzione non poteva limitarsi alla data indicata in imputazione ma doveva accertare il reale tempus commissi delicti, anche perché i fatti sarebbero risalenti al 2004; 2) carenza di motivazione sul punto della commissione del nuovo reato nel quinquennio di legge, ritenuta lesiva del diritto di difesa; 3) erroneità dell'affermazione secondo cui sarebbe stato onere della parte istante allegare le sentenze rilevanti, poiché tali provvedimenti avrebbero dovuto essere acquisiti d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che, ai fini della revoca dell'indulto ex art. 1, comma 3, l. n. 241 del 2006, è sufficiente che il delitto non colposo sia stato commesso entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, senza che sia necessario che entro tale termine sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna. Ha inoltre ribadito che il giudice dell'esecuzione può interpretare il giudicato ed estrarne gli elementi necessari per finalità esecutive, ma non può modificare una data del reato già accertata in cognizione se il tempus commissi delicti è stato indicato in modo preciso. Nel caso concreto, il reato posto a base della revoca risultava contestato e giudicato in forma chiusa tra gennaio 2006 e gennaio 2007, sicché non vi era incertezza sulla sua collocazione temporale; inoltre, la doglianza sull'omessa acquisizione delle sentenze era generica perché non era stata spiegata la decisività dei provvedimenti invocati. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, l. 31 luglio 2006, n. 241
Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni
Per la revoca dell'indulto è sufficiente che il delitto non colposo sia commesso entro il quinquennio; non è necessario che entro quel termine la condanna sia già irrevocabile.
art. 81 cod. pen.
Richiamato per l'unificazione giuridica tra i fatti oggetto delle diverse sentenze di condanna.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma di riferimento del reato in materia di stupefacenti oggetto della sentenza richiamata in esecuzione.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato nel testo come reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, qualificato come condotta permanente rilevante ai fini della revoca dell'indulto.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della revoca dell'indulto prevista dalla legge n. 241 del 2006, rileva la commissione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge di un delitto non colposo punito con pena detentiva non inferiore a due anni; non occorre che la sentenza di condanna divenga irrevocabile entro lo stesso termine.
- Quando il reato presupposto della revoca è permanente, è sufficiente che nel quinquennio cada anche solo un segmento della permanenza.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di ricavarne gli elementi necessari per finalità esecutive, comprese la revoca di benefici e l'applicazione di cause estintive, ma non può alterare una data di commissione del reato già definita in modo preciso in sede di cognizione.
- Solo se il tempus commissi delicti non è stato indicato con precisione nel giudicato, il giudice dell'esecuzione può esaminare la sentenza e, se necessario, gli atti del procedimento per ricostruire l'effettiva data del reato.
- Le censure che prospettano l'omessa acquisizione di atti o sentenze sono inammissibilmente generiche se non spiegano in modo specifico la decisività dei documenti invocati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28359/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28360/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28361/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28362/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28363/2026 del 27/07/2026
- Sentenza penale · 27 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 28364/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →